Che valore ha la confessione nel processo penale?
La confessione è la dichiarazione dell’imputato con la quale lo stesso assume la responsabilità di un reato. La confessione nel processo penale non è quindi mezzo di prova a differenza di quello che accade nel processo civile. Nell’ambito del processo penale non vi è una norma giuridica che disciplina la confessione, ed è pertanto lasciata al libero convincimento del giudice.
Nell’ordinamento processuale penale, che non conosce le prove legali e si affida al libero convincimento del giudice, la confessione costituisce un elemento probatorio da valutare senza alcun limite predeterminato e solo dando conto, nella obbligatoria motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati; i limiti alla formazione del libero convincimento che dell’art. 192 c.p.p., pongono i commi 2 e 3 sono eccezionali e non suscettibili di applicazione analogica, perchè mentre è stabilito per legge che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non siano autosufficienti e necessitino quindi di verifiche estrinseche, la confessione ben può costituire prova sufficiente di responsabilità del confidente, indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, purchè il giudice, nel suo potere di apprezzamento del materiale probatorio, prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione e dia ragione, con logica motivazione, del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa (Cass., Sez. 1^, n. 7321 del 27/04/1995, dep. 27/06/1995; Sez. 4^, n. 20591 del 05/03/2008, dep. 22/05/2008; Sez. 2^, n. 10250 del 31/01/2013, dep. 05/03/2013).(Cass. n. 13085/2014)
Le dichiarazioni confessorie possono legittimamente essere ritenute ininfluenti ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. non solo se si sostanzino nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell’accusa o forniscano un apporto probatoriamente inerte o neutro (Cass., Se. 5n. 6934 del 28/02/1991, Sez. 1, n. 42208, del 21/03/2017, Se2. 1, n. 35703 del 05/04/2017) ma anche quando siano dettate da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (Cass., Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017); (cit. Corte di Cassazione, Penale Sez. 1, Sent. n. 28561 dell’ 08/03/2022: Quanto alla confessione, ha evidenziato, oltre all’ininfluenza sull’esito delle indagini, l’assenza di segnali anche minimi di resipiscenza nella condotta post delictum).