La deposizione della persona offesa
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la deposizione della persona offesa dal reato può essere assunta come fonte di convincimento al pari di ogni altro mezzo di prova.
Il giudice, peraltro, è tenuto a compiere un esame sull’attendibilità intrinseca del dichiarante, oggettiva e soggettiva, che deve essere particolarmente penetrante e rigoroso, in special modo nei casi in cui fossero carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto delle affermazioni della vittima. Le dichiarazioni della persona offesa possono anche essere assunte da sole come fonte di prova (Cass., 28 febbraio 1992; Cass. 29 maggio – 22 agosto 2001 n. 31400; Cass. 16 febbraio – 15 maggio 2001, n. 19683).
Non è necessario, in ogni caso, verificare la sussistenza di riscontri esterni, non essendo applicabile il canone di valutazione stabilito dall’art. 192 c.p.p., (cit. tra le altre Cass., 17 marzo 1997 n. 2540).
La deposizione della persona offesa, nonostante sia portatrice di un interesse antagonista di quello dell’imputato, pertanto, non necessita di riscontri oggettivi e non può essere valutata con un criterio differente da quello utilizzato per una persona estranea, nonostante sia sempre necessario un controllo di credibilità e di attendibilità, particolarmente presente solo ove il suo contenuto sia contrastato da più elementi di prova (Cass., 28 novembre 2002 – 23 gennaio 2003, n. 3162).
Il giudizio di attendibilità del testimone o della persona offesa, inoltre, può essere circoscritto solo ad una parte della sua deposizione. In tema di prova testimoniale, infatti, trova applicazione il principio della “scindibilità” della valutazione, da intendersi nel senso che il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa (Cass., 6 luglio 1998, n. 7900; Cass., 25 luglio 1991, n. 8123; Cass., 3 novembre 1992 n., 10625). Tuttavia, in siffatte ipotesi, il giudicante deve dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione e deve anche chiarire i motivi per i quali il giudizio espresso non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Cass., 27 aprile 1998).
Tribunale di Napoli, sezione IV, ordinanza 30 giugno 2009
