Il sentimento della gelosia può avere efficacia di attenuante generica ai sensi dell’art. 62 bis C.p.?
La previsione delle circostanze attenuanti generiche ha lo scopo di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, purchè comunque si tratti di situazioni e circostanze che effettivamente incidano o sull’apprezzamento dell’entità del reato o della capacità a delinquere dello stesso o su entrambi, sicchè la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, ma necessita, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Cass., Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012; Cass., Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017; Cass., Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la gelosia costituisce uno stato passionale di per sé inidoneo a diminuire o ad escludere la capacità di intendere e di volere dell’autore di un reato, a meno che la stessa non derivi da un vero e proprio squilibrio psichico tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione: il che però postula uno stato delirante che, nell’incidere sul processo di determinazione o di inibizione, travolge l’agente in una condotta abnorme e automatica (Cass., Sez. I, n. 37020 del 26/10/2006; e più di recente Cass., Sez. VI, n. 12621 del 25/03/2010); la gelosia, tuttavia, come tutte le altre situazioni psicologiche integranti gli “stati emotivi e passionali” menzionati dall’art. 90 C.p., può essere presa in considerazione dal giudice ai fini della concessione delle circostante attenuanti generiche (Cass., Sez. I, n. 2897 del 15/11/1982; e più di recente Cass., Sez. I, n. 7272 del 05(04/2013), soprattutto in presenza di circostanze di natura ambientale e sociale che abbiano influito negativamente sullo sviluppo della personalità del reo (Cass., Sez. I., n. 217 del 02/03/1971).
Nell’attribuire rilevanza allo stato passionale della gelosia, il giudice, come per gli altri elementi eventualmente valorizzati ai sensi dell’art. 62 bis C.p., deve fornire una razionale giustificazione della scelta compiuta evidenziando senza incorrere in manifesti vizi logici ed evidenti incongruenze: – o la incidenza, necessariamente significativa, dell’accertato stato passionale nella consumazione della fattispecie delittuosa, se il beneficio è concesso per l’apprezzamento della minore gravità del reato secondo i parametri generali fissati dall’art. 133, comma 1, C.p., specialmente quelli attinenti al profilo dell’elemento soggettivo e del determini9smo psichico dell’evento lesivo; – o il grado di influenza, anche esso significativo, che la gelosia abbia esercitato nel processo motivazionale, condizionando la capacità dell’imputato di reagire e di controllare i freni inibitori, se il beneficio viene, invece, concesso per adeguare la sanzione alla complessiva personalità del reo come delineata dall’art. 133, comma 2, C.p. In questa seconda eventualità, peraltro, non può essere ignorata l’eventuale compresenza, insieme con la gelosia, di altri motivi a delinquere, alterazioni caratteriali o di altre circostanze, come lo stato di ubriachezza, comunque incidenti sulla consumazione del reato ma, in ipotesi non meritevoli di analoga considerazione favorevole.
Corte di Cassazione Sez. 1, n. 2962 del 21/01/2020