Mezzadria e conversione nel contratto di affitto

mezzadriaMentre nel Codice Civile del 1865 la mezzadria (così come la colonia parziaria) era considerata un contratto di scambio ed era inquadrata nell’istituto della locazione, nel codice del 1942 essa venne qualificata come contratto associativo, dando luogo al sorgere dell’impresa agricola la cui direzione fu attribuita al concedente (artt. 2145 secondo comma e 2169).

A seguito di un ampio movimento di natura economico-sociale e politica, che aveva radici lontane ma trovò nel dopoguerra motivi di notevole accelerazione, venne ad affermarsi e prevalere un orientamento di disfavore verso l’istituto, che non fu ritenuto più idoneo ad assicurare, da un lato, il migliore sviluppo dell’agricoltura e, dall’altro, il superamento degli inevitabili conflitti sociali tra concedenti e coltivatori.

Fra le ragioni dell’insorto disfavore qui particolarmente rileva l’inerzia (spesso riscontrabile) del concedente, il quale, trascurando i propri doveri di direzione, comprometteva il buon andamento dell’impresa, con grave danno dell’agricoltura in genere e con specifico pregiudizio del mezzadro, ridotto a trarre modesti utili dalla sua attività lavorativa.

Da ciò l’acuirsi della tensione nei rapporti tra le parti e il correlativo disinteresse del coltivatore, non più disposto a sopportare gli oneri per la cura del fondo, previsti a suo carico, ma incline a procurarsi la somma di denaro necessaria per l’acquisto di un proprio fondo al fine di sottrarsi alla soggezione al concedente e, in tal modo, diventando proprietario, di poter provvedere autonomamente alla conduzione dell’azienda.

Una tappa di grande rilievo è rappresentata dalla Legge 15 settembre 1964 n. 756, della quale, per quanto qui interessa, è sufficiente ricordare il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria (art. 3) nonché l’attribuzione al mezzadro della con titolarità della direzione dell’impresa (art. 6).

Il suddetto divieto venne ribadito dalla L. 4 agosto 1971 n. 592, la quale tuttavia considerò efficaci quei contratti mezzadrili instaurati di fatto dopo la legge del 1964.

La suindicata normativa nazionale trovò motivi di conforto in alcuni atti della Comunità Economica Europea (come il secondo piano Mansholt e le due direttive nn. 159 e 160 del 1972) in cui tendenzialmente si mostrava preferenza per il contratto d’affitto (la mezzadria, peraltro, era praticata in maniera molto limitata nell’ambito comunitario e prevalentemente in alcune zone dell’Italia e della Francia).

La Legge n. 203 del 1982, viene ad innestarsi in tale complesso normativo e, nel solco delle precedenti scelte, ribadisce il divieto di instaurare nuovi rapporti di mezzadria, imperativamente statuendo che l’unico schema utilizzabile per il contratto agrario è quello dell’affitto.

Tale scelta legislativa non viene limitata ai contratti futuri, ma è estesa anche a quelli in corso, ed appunto a tale estensione si collega la conversione del rapporto di mezzadria in quello di affitto.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 3 MAGGIO 1984 N. 138

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