La pubblicazione di immagini della vittima dell’omicidio
L’art. 15 della legge n. 47 del 1948 dispone che si applichi l’art. 528 del codice penale ai fatti riguardanti gli “stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari.”
La previsione penale esige, come elemento della fattispecie legale, che tali stampati siano formati in modo “da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti“.
Le immagini della vittima dell’omicidio sono infatti tali da destare impressione e raccapriccio nell’osservatore di normale emotività, improntato ad impulsi di solidarietà umana, pietà per la defunta, rispetto per la sua spoglia, repulsione istintiva verso le ferite efferatamente impresse, senso di dignità della persona già uccisa in quel modo ed ulteriormente oltraggiata dalla pubblica ostensione del suo corpo, naturale esigenza di riservatezza verso l’intimità fisica personale rinforzata dalla condizione mortale del soggetto: insomma tutto quel complesso dí valori spirituali e sociali che, avvertiti come tali dalla comunità con immediatezza di consenso, costituiscono quello che secondo l’art. 15 cit. è il comune sentimento della morale ed intende salvaguardare dal
pericolo di turbamento insito in un particolare modo eccessivo e socialmente inadeguato dell’informazione, cosi rispecchiando valori costituzionali che controbilanciano il diritto alla libera manifestazione del pensiero e perciò costituiscono limiti interni all’esercizio del diritto medesimo.
Ciò posto non occorre affermare che per l’integrazione del reato non basterebbe la semplice fotografia di un cadavere, perchè, mentre nessun raccapriccio può indurre la visione di una persona deceduta per cause naturali, qui si versa in una ipotesi ben diversa – e neppure quella secondo cui l’attuale bombardamento mediatico avrebbe indotto una tale assuefazione da far mutare il comune sentimento della morale, perchè tale affermazione deve comunque misurarsi con la peculiarità del caso, e cioè con il carattere insistito e quasi martellato che presenta l’intero articolo (foto più testo).
Per la configurabilità del reato in oggetto non è necessario un dolo specifico, essendo sufficiente la
consapevolezza e volontarietà della condotta.
Per quanto riguarda la configurabilità dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen. in relazione all’art. 21 Costituzione è noto che il diritto di cronaca, come ogni diritto, si definisce per mezzo dei suoi stessi limiti, che consentono di precisarne il contenuto e di determinare l’ambito di esercizio. Tali limiti secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. V, n. 7632 del 6/7/92, Melchiorre) sono costituiti tra l’altro dalla pertinenza del fatto narrato, e cioè dall’oggettivo interesse che il fatto riveste per l’opinione pubblica e dalla correttezza con cui il fatto viene esposto (cosiddetta continenza), essendo estraneo all’interesse sociale, che giustifica la discriminante in parola, ogni inutile eccesso.
Corte di Cassazione sentenza Sezione III Penale n. 23356 dell’8 giugno 2001
