Preesistente vincolo coniugale. Ricostituzione durevole e concreta
La separazione dei coniugi si interrompe con riconciliazione tra le parti e più specificatamente con il ripristino del preesistente vincolo coniugale, nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. 898/1970 e successive modifiche, per la proposizione della domanda di divorzio è necessario accertare la sussistenza del requisito dell’ininterrotta separazione dei coniugi.
La convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l’altro coniuge si trova in carcere.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa in una serie di casi affermando un principio fondamentale:
“Nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell’azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970) può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda di riavvicinamento coniugale concretatosi nel semplice ripristino della convivenza per un limitato periodo di tempo in conseguenza dello stato di detenzione domiciliare del marito)” (Cass. sentenza n. 1227 del 04/02/2000).
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 27386/2014 (depositata il 24 dicembre 2014)
