La responsabilità a carico dell’amante
Quali sono le eventuali responsabilità a carico dell’amante nell’ambito di una relazione extraconiugale come co-artefice della distruzione del nucleo familiare o come corresponsabile delle lesioni ai valori costituzionalmente protetti? O, per converso, le responsabilità rimangono solo a carico del coniuge fedifrago?
In proposito, è opportuno rilevare che, in sè, l’amante non è ovviamente soggetto all’obbligo di fedeltà coniugale – il quale riveste un evidente carattere personale-, e pertanto non potrebbe essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere.
Laddove si alleghi, correttamente, che il diritto violato non è quello alla fedeltà coniugale, bensì il diritto alla dignità e all’onore, non può escludersi, in astratto, la configurabilità di una responsabilità a carico dell’amante.
Essa, peraltro, potrà essere affermata soltanto se l’amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili -quali la dignità e l’onore del coniuge tradito (si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui egli si sia vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini), e purchè risulti provato il nesso causale tra tale condotta, dolosa o
colposa, e il danno prodotto. In caso contrario, infatti, il comportamento dell’amante è inidoneo a integrare gli estremi del danno ingiusto, costituente presupposto necessario del risarcimento ex art. 2043 c.c., avendo egli semplicemente esercitato il suo diritto, costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità, diritto che può manifestarsi anche nell’intrattenere relazioni interpersonali con persone coniugate; allo stesso modo in cui, sia pure entro i limiti delineati, resta libero di autodeterminarsi ciascun coniuge.
Corte di Cassazione civile ordinanza n. 6598/2019