La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la sussistenza delle misure cautelari per i reati di stalking di cui all’art. 612 bis C.p., e di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis C.p., oltre che di lesioni personali aggravate ex artt. 576, 582 e 585 C.p., nell’ipotesi della ripresa della relazione tra la vittima, persona offesa, e l’indagato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ribadisce il principio che la “presunta” volontà della persona offesa di rimettere la querela e di riprendere la relazione con il compagno, indagato, in primis dei reati di cui all’art. 612 bis C.p., e all’art. 609 bis C.p., ovvero stalking e violenza sessuale, non appare incidere sul piano delle esigenze cautelari a fronte della comunque persistente sussistenza del pericolo concreto di reiterazione del reato.
Vengono in rilievo i presupposti sanciti negli art. 273 C.p.P. in merito alle “Condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari“, in base a cui: “Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza“, e art. 274 C.p.P. in merito alle “Esigenze cautelari” in base a cui: “Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova …; b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga…; c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede…“.
Nel caso di specie la persistente sussistenza del pericolo concreto di reiterazione del reato viene tratto dal quadro fattuale da cui risulta che l’indagato, soggetto dall’indole possessiva, violenta e totalmente incapace di frenare i propri impulsi, avrebbe posto in essere non occasionali ma sistematiche aggressioni fisiche e verbali ai danni della compagna anche a seguito del successivo allontanamento della stessa dall’abitazione comune.
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 36307/2019