La sanzione amministrativa accessoria: determinazione

la sanzione amministrativa accessoriaAi sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 285 del 1992, viene affermato quanto segue: “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: ….b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno”.

L’art. 186-bis, comma 3, del Codice della Strada, a sua volta, dispone che “Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo [tra cui i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B…] ove incorrano negli illeciti di cui all’art. 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà”.

E’ stato peraltro condivisibilmente precisato che “La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma secondo bis, Codice della Strada, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose, (in tal senso la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale interpretazione è conforme alla “ratio legis” della riforma introdotta con la Legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione in esame)” (Sez. 4, n. 14504 del 2/03/2016, Rama, Rv. 266468).

Analogamente, si è detto che, anche in caso di accordo tra le parti ai sensi dell’art. 444 C.p.P., la sanzione amministrativa accessoria non può scendere al di sotto del minimo previsto dal legislatore, in quanto la disposizione dell’art. 222, comma 2, del D.lgs. n. 285 del 1992, prevedendo che, nel caso di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida fino a quattro anni è ridotta fino ad un terzo, riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non concerne, invece, l’ipotesi di patteggiamento per i reati di cui all’art. 186 del Codice della Strada.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 53393 Anno 2016

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