La tutela del minore

La tutela del minore Sottrazione e trattenimento di minore all'estero Principio nemo tenetur se detegere Il sistema della protezione dello straniero in Italia transessuale il fenomeno del transessualismo Rapporti significativi tra il minore e Rettificazione di attribuzione di sesso Principio di colpevolezza Ignoranza dell'età della persona offesa infondatezza della notizia di reato La colpevolezza Furti minori procedura penale minorile Fase delle indagini preliminari Principio di presunzione di innocenza Domini Principio di determinatezza edifici in stato di abbandono Invasione La moglie adultera Offesa Pene per la diffamazione Conoscenza Diffusione del proprio Surrogazione di Deroghe al bilanciamento delle circostanze Il reato di plagio Verbale di conciliazione giudiziale Diversa qualificazione del fatto OPG Sanzione accessoria della revoca della patente del custode Pignorabilità dei redditi da lavoro Avviso orale rafforzato Gravita della diffamazione Reddito di inclusione Abuso di ufficio Cognome del figlio Modifica dell’originaria imputazione Messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi Responsabilità civile dei magistrati Risarcimento del danno Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale Esercizio del commercio in aree di valore culturale Codice dei beni culturali Limiti al diritto di manifestare liberamente La libertà di manifestazione del pensiero La tutela dei beni culturali Prostituzione volontaria Immobili ed aree di notevole interesse pubblico Reddito di cittadinanza Diffamazione a mezzo stampa giudizio abbreviato e immediato Controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni Libertà e la segretezza della corrispondenza violenza sessuale di gruppoLa tutela del minore nell’ordinamento italiano ed internazionale

La tutela del minore sotto il profilo normativo e giurisprudenziale a parte dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

In particolare, tale riforma ha attribuito detta «potestà» ad entrambi i genitori (art. 316 del codice civile), così attuando la previsione costituzionale di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e, all’art. 147 cod. civ., ha stabilito che l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole deve essere adempiuto tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.

La legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) ha aggiunto, con l’art. 1, comma 8, l’art. 315-bis cod. civ. che stabilisce il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, secondo le sue capacità e inclinazioni, e ciò anche in attuazione degli artt. 2 e 30 Cost.

Rafforza questa concezione una successiva tappa normativa, costituita dall’art. 39 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), che, nel modificare l’art. 316 cod. civ., ha sostituito alla «potestà» genitoriale la «responsabilità» genitoriale sui figli, facendo riferimento ad un concetto che non coincide più con l’esercizio di un potere, di cui il minore costituiva l’oggetto, ma rimanda all’assunzione di un ruolo che il genitore svolge nell’interesse di un altro (il minore) e per il quale è chiamato a rispondere.

L’art. 55 del citato d.lgs. n. 154 del 2013 ha aggiunto, inoltre, l’art. 337-ter cod. civ. che prevede che entrambi i genitori, ancorché separati, restano titolari della responsabilità genitoriale, così ulteriormente valorizzando l’interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre e a ricevere da loro cura, educazione, istruzione e assistenza morale.

La tutela del minore è oggetto di attenzione anche a livello internazionale e, infatti, la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, sancisce espressamente il diritto del fanciullo ad essere allevato dai propri genitori in modo da assicurarne lo sviluppo nel pieno rispetto delle sue capacità; la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, mira a promuovere, nell’interesse superiore dei fanciulli, i loro diritti (art. 1) e stabilisce che le decisioni dell’autorità giudiziaria, nelle procedure che interessano i minori, devono essere guidate dagli interessi di questi ultimi (art. 6).

Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto che la responsabilità genitoriale va esercitata nell’interesse dei minori e, infatti, le sentenze n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012 hanno dichiarato la illegittimità costituzionale dell’automatismo della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale eliminandolo, proprio in considerazione della necessità di valutare in concreto, caso per caso, quale sia l’effettivo interesse del minore.

Nello stesso senso, la sentenza n. 102 del 2020 ha caducato l’automatismo della sospensione della responsabilità genitoriale proprio nel caso di condanna del genitore per il reato di sottrazione di minore all’estero di cui all’art. 574-bis cod. pen.

Tale pronuncia fa espresso richiamo alla relazione illustrativa al d.lgs. n. 154 del 2013 e alla nozione di responsabilità genitoriale da essa introdotta, che è concetto più ampio della precedente potestà, consistendo, ora, in un insieme di doveri, obblighi e diritti gravanti sul genitore. In tal modo si conferma il passaggio dalla nozione di potestà attribuita nell’interesse del padre, all’epoca unico custode dell’unità familiare, a quella attuale di responsabilità genitoriale, funzionale alla protezione dell’interesse del minore.

Il ricordato mutamento della disciplina denota il rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dai reati di sottrazione, che non è più correlato al mantenimento delle prerogative genitoriali, ma al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia.

Inoltre, la condotta realizzata all’estero è ben diversa da quella di cui all’art. 574 cod. pen e, quindi, non è ad essa comparabile, poiché incide non solo sull’interesse del minore a non crescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche su quello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto.

Pertanto, la discrezionalità del legislatore nel prevedere un diverso regime di perseguibilità dei due reati non è stata esercitata in maniera irragionevole.

In riferimento al ripristino dell’armonia familiare con l’altro genitore, che sarebbe consentito dalla remissione della querela, va considerata la deterrenza costituita dalla procedibilità d’ufficio, anche in considerazione di possibili condizionamenti psicologici che potrebbe subire il genitore denunciante in ordine alla rimessione della querela ove la norma lo consentisse.

Va comunque considerato che la pena minima prevista dall’art. 574-bis cod. pen. è sotto il limite della possibilità di fruire della sospensione condizionale della pena, fatto questo che consente al giudice di calibrare la pena anche in ragione di una ricomposizione familiare.

Infine, va ricordato che per il ricomponimento dell’unità familiare, ben può farsi ricorso allo specifico strumento della giustizia riparativa, introdotta nell’ordinamento dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), che, attraverso specifici programmi che coinvolgono la vittima del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e altri soggetti appartenenti alla comunità, consente di responsabilizzare l’autore dell’offesa e recuperare le relazioni interpersonali danneggiate dal reato.

CORTE COSTITUZIONALE sentenza 71/2024

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