Secondo la più recente disciplina in materia, ex art. 28 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), le comunità montane sono “unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani“.
Ne derica che le comunità montane rappresentano un caso speciale di “unioni di comuni” (art. 32 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000), create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, “funzioni proprie”, “funzioni conferite” e funzioni comunali.
Nella successione della disciplina legislativa in materia, è rimasta ferma l’originaria configurazione delle comunità montane quali enti locali, proiezioni dei comuni che a esse fanno capo, già risultante, nell’essenziale, dall’art. 4 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), confermata e precisata dalla legislazione successiva, in particolare dall’art. 28 della Legge n. 142 del 1990, nella sua versione originaria e in quella modificata dalla Legge n. 265 del 1999 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n. 142).
Da questa loro configurazione deriva un duplice corollario. In primo luogo, le comunità montane entrano nel novero degli “enti locali“, precisamente quali “altri enti locali” a norma degli artt. 118, primo e terzo comma, e 130, primo comma, della Costituzione.
Esse, secondo la legislazione statale, insieme ai comuni e alle province sono destinatarie della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative che non ne richiedono l’esercizio a livello regionale (art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e contribuiscono a comporre il sistema delle autonomie sub-regionali, pur senza assurgere a enti costituzionalmente o statutariamente necessari, quali sono, secondo gli artt. 114 e 128 della Costituzione, soltanto le province e i comuni.
In secondo luogo, “enti locali” di tale natura, costituiti a partire dalle autonomie comunali per l’esercizio di funzioni comuni, costituiscono essi stessi strumenti organizzativi del sistema delle autonomie locali. Onde, in breve, si può dire trattarsi di “ordinamento” di enti locali tramite enti locali.
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 4 – 6 LUGLIO 2001 N. 229