La giurisprudenza di legittimità ha affermato in diverse pronunce che qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante ad una attività sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo.
Il suddetto collegamento deve essere escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta.
La responsabilità non sussiste invece se le lesioni personali siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso.
In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l’attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.
Tale principio non può essere mutato in caso di minore età degli atleti.
La minore età ( salva l’ipotesi che escluda in radice la praticabilità di quello sport da parte di atleti minori per la sua pericolosità) andrà valutata solo nell’ambito delle concrete caratteristiche in cui l’irruenza sportiva è stata espletata, e quindi costituisce una delle qualità delle persone che partecipano alla competizione e che il giudice di merito deve valutare al fine di affermare o escludere che vi sia bilanciamento tra il grado di irruenza applicato e la normalità dello sport praticato in quelle circostanze.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 7247 Anno 2011