Limiti Scriminanti nel Diritto di Critica

limiti scriminantiAi fini dell’ esatta configurazione del diritto di critica occorre affermare che lo stesso non si concretizza nella semplice narrazione di fatti, ma in un giudizio o nella manifestazione di una opinione, per cui i limiti scriminanti sono più ampi rispetto al diritto di cronaca.

Ciononostante i suddetti limiti scriminanti soggiacciono al limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate.

Ne consegue che la volontà diffamatoria può essere tratta dalla stessa obiettiva attitudine offensiva delle espressioni usate ovvero dal modo in cui le espressioni vengono utilizzate.

Invero, se ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di diffamazione è sufficiente il solo dolo generico e, cioè la consapevolezza di ledere l’ onore o la reputazione di un altro soggetto, quando il carattere diffamatorio delle espressioni rivolte assuma una consistenza offensiva intrinseca, essa non può sfuggire all’agente, il quale, anzi, le ha usate proprio per dare maggiore efficacia al suo dictum, per cui nessuna particolare indagine sulla ricorrenza o meno dell’elemento psicologico del reato si presenta necessaria.

In relazione ai limiti scriminanti nel diritto di critica e, in particolare per l’ operatività della causa di giustificazione di cui all’ art. 51 C.p., anche in termini di putatività, la critica “quando si rivolge all’ attività pubblica svolta, quando si censurano le modalità di esercizio delle sue funzioni, quando si ritiene di suggerire anche il modo di procedere ovvero provvedimenti da assumere e che si ritengono utili e necessari ovvero si indicano i problemi esistenti, si evidenziano disfunzioni oppure si criticano le soluzioni adottate” assume necessariamente connotazioni soggettive opinabili.

Ma le critiche debbono trovare corrispondenza in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e non in una cronaca volontariamente distorta, in quanto funzionale non ad una critica legittima, ma a concentrare l’attenzione negativa dei lettori sulla persona oggetto delle critiche.

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 30 Novembre 2005.

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