Limiti del giudicato

Limiti del giudicato Affidamento familiare "sine die" Compensazione impropria Deindicizzazione Interruzione del processo Incapacità a testimoniare Risarcimento del danno subito dal figlio Reati culturali Dare in sposa la propria figlia Relazione sentimentale durante il matrimonio Il requisito della continenza Bacheca facebook Principio di libertà della prova Pressione psicologica Ripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento Risarcimento del terzo trasportato comunione de residuo Marchio di impresa Assunzione della prova testimoniale Impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Termini a difesa Obbligazione assunta da un coniuge Risarcimento del danno non patrimoniale alla madre e ai fratelliLimiti del giudicato

I limiti del giudicato si articolano tra il giudicato formale (art. 324 c.p.c.) e sostanziale (art. 2909 c.c.).

Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395.

L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa

Il giudicato copra “il dedotto ed il deducibile” cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, così avendosi il giudicato implicito (Cass. n. 5486/2019). 

L’ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all’oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull’esistenza del diritto azionato, ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del “petitum” e della “causa petendi”, fermo restando il requisito dell’identità delle persone. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, rispetto alla domanda relativa ai rapporti patrimoniali post-coniugali tra persone di nazionalità iraniana, regolati da convenzione matrimoniale, aveva ritenuto che nella sentenza di divorzio pronunciata tra le stesse parti da un giudice straniero fosse ravvisabile un giudicato esterno, senza però verificare se tra le due cause vi fosse identità di “petitum” e di “causa petendi”, da escludersi quanto alla dote, agli alimenti e al concorso alle incombenze coniugali durante la vita comune, in quanto istituti correlati al matrimonio e non al divorzio). (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33021 del 09/11/2022)

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