Affidamento familiare “sine die”
Legge 04/05/1983 n. 184 – art. 2
Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, … , è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
Il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d’ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.
Legge 04/05/1983 n. 184 – art. 4
L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Nel provvedimento di (affidamento familiare) cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell’affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell’affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l’opportunità di richiederne la proroga.
L’affidamento familiare dei minori non può essere prorogato “sine die”, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal disposto dell’art. 4 l. n. 184 del 1983, che prevede l’indicazione della sua presumibile sua durata e stabilisce tempi e modalità dell’eventuale proroga, senza che possa essere strumentalmente utilizzato per nascondere una diversa tipologia di affidamento, quale può essere l’affidamento a rischio giuridico o quello disposto in pendenza del giudizio di accertamento dello stato di abbandono.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33147 del 10/11/2022