Il reato di maltrattamenti in famiglia è disciplinato dall’art. 572 C.p.:
“Chiunque, ….., maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.
Invero, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i maltrattamenti in famiglia integrano un’ipotesi di reato necessariamente abituale che può caratterizzarsi anche per la contemporanea sussistenza di fatti commissivi e omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità (Cass., Sez. 6, n. 34480 del 31/05/2012 che ha annullato la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto la continuazione tra condotte commissive e omissive, evitando di considerare il carattere unitario dell’azione di maltrattamenti).
Occorre pertanto ai fini del perfezionamento del reato sia la presenza di ripetuti atti vessatori, anche di natura diversa, ma comunque lesivi dell’integrità fisica o morale della persona tali da rendere dolorosa la convivenza, sia la condizione di soggezione psicologica della p.o. che costituisce la naturale ricaduta di un regime di sistematica sopraffazione della sua persona.
Quello che infatti consente di ritenere integrato il reato di cui all’art. 572 C.p., distinguendolo dai singoli delitti di lesioni, ingiurie o minacce di cui eventualmente si compone è proprio l’abitualità, intesa come sistematicità delle suddette condotte cui necessariamente corrisponde lo stato di sofferenza fisica o morale cui il soggetto passivo, in quanto legato all’aggressore dal vincolo familiare o parafimiliare implicante legami di natura affettiva, economica e solidale ben difficili da recidere, è naturalmente esposto (Cass., Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018; Cass., Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012).
Se è vero che ai fini della configurabilità dell’elemento materiale del reato non è necessario che gli atti cd. vessatori vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un periodo cronologicamente limitato, è pur sempre imprescindibile tuttavia che si concretizzi l’abitualità della condotta e che ad essa corrisponda la condizione di soggezione della vittima rispetto a chi, proprio in ragione della relazione sentimentale o del legame parentale o comunque di una stretta comunanza di vita assimilabile ad un consorzio familiare, si ponga rispetto ad essa si ponga in posizione di supremazia.
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 16 dicembre 2020, n. 35997
