Tra i motivi sulla base dei quali è possibile proporre ricorso per Cassazione vi è quello della mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lettera d, C.p.P.) … quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2.
Viene in tal senso in rilevanza la c.d. prova contraria “L’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico” (ex art. 495, comma 2, C.p.P.)
Per prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti “determinante” per un esito diverso del processo.
Per l’effetto, tale vizio è ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno e illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia.(cfr., ex plurimis, Cass., Sez. VI, 02 aprile 2008, n. 18747; Cass., Sez. II 21/09/2010 n. 36276; Cass., Sez. II, 20/03/2013, n. 21884 e, con particolare riferimento all’acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello, Cass., Sez. V, 17/05/2011, n. 36422).
E ancora, la prova decisiva, la cui mancata assunzione legittima il ricorso per cassazione (art. 606 lett. d, C.p.P.), infatti è quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall’acquisito quadro probatorio, oppure atta di per sè ad inficiare l’efficacia dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario; tale non è, invece, quella che necessita di comparazione con gli elementi già acquisiti, non per negarne l’efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione per quanto oggetto del giudizio (cit. Cass. 27/5/94 n. 06202; Cass. 11/3/98 n. 03148; Cass. 3/3/00 n. 02689).
Nell’ambito delle prove decisive non vi è la perizia.
La perizia costituisce un mezzo di prova per sua natura neutro, ovvero non classificabile né “a carico” né “a discarico” dell’imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice. Dato il carattere neutro dell’accertamento peritale, rientra pertanto nella categoria della “prova decisiva”. Ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), C.p.P. in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto insindacabile in cassazione. (Cass., Sez. V penale, 21 novembre 2019 n. 47223 che richiama Cass. Sez. U., n. 39746 del 23/03/2017; Cass., Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016; Cass., Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012).