La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la mancata trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di sua competenza in ordine all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, a seguito dell’estinzione del rato per esito positivo della messa alla prova ex artt. 222 del CdS e 168-ter C.p.
In particolare, nel caso di specie il giudice di prime cure, pur dichiarando l’estinzione del reato, non ha ordinato la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, e pertanto occorre verificare quali siano le eventuali conseguenze di tale omissione, se cioè la mancata trasmissione possa formare
oggetto di impugnazione e, in particolare, di ricorso in Cassazione.
La risposta al quesito deve essere negativa.
Infatti, come già precisato dalla Corte di legittimità in molteplici occasioni, “Il sistema delle impugnazioni è finalizzato ad ottenere una pronunzia che modifichi o metta nel nulla, in tutto o in parte, una decisione che la parte ritiene erronea e pregiudizievole per i propri interessi. Quando la parte è in grado di far venir meno gli effetti della pronuncia senza il ricorso al superiore grado di giurisdizione difetta invece l’interesse ad impugnare anche se la decisione dovesse ritenersi, in ipotesi, erronea. Ciò vale anche nel caso di omessa pronunzia nei casi in cui la parte possa ovviare personalmente alla mancata pronuncia. Perché possa essere invocato un provvedimento modificativo della sentenza di cui si invoca la modifica deve trattarsi in ogni caso di una pronunzia riservata al giudice per una finalità che alla parte non è consentito di perseguire diversamente“.
Nel caso in esame non si verifica questa situazione. “L’omissione si risolve nella mancata adozione, non di un provvedimento formale che solo il giudice dell’impugnazione può adottare ma di un’attività meramente materiale (la trasmissione di atti) che la parte può svolgere personalmente o con richiesta all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. Appare incongruo che la medesima finalità possa essere perseguita con il ricorso alla Corte di Cassazione la cui decisione dovrebbe consistere nel disporre la trasmissione omessa che l’impugnante può autonomamente effettuare” (così la parte motiva, Cass., Sez. 4, n. 5061 del 13/01/2010, la cui massima ufficiale recita: «È inammissibile il ricorso presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuta remissione di querela) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ex art. 221, comma secondo, C.d.S., potendo la parte impugnante procedere all’adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento»).
Ed anche recentemente, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, la Corte di legittimità ha condivisibilmente affermato che «In tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell’interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all’adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento» (Cass., Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018).
Corte di Cassazione Sez. 4 n. 5423 Anno 2022