Secondo l’autorevole dottrina la nozione di “democraticità” di un ordinamento è direttamente proporzionale al grado in cui la libera manifestazione del pensiero viene riconosciuta ed in concreto attuata. Infatti, “a nulla varrebbe assicurare le altre libertà (personale, di domicilio, di riunione, di associazione, di religione, ..) se, al tempo stesso, non si desse ai cittadini il diritto di esprimere le loro opinioni, i loro giudizi, le loro valutazioni in campo politico, culturale, religioso, economico, …(Martines).
A tal riguardo l’art. 21 Costituzione solennemente proclama uno tra i principi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico, garantendo a “tutti” il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero “con ogni mezzo di diffusione” e dettando per di più ulteriori e specifiche norme a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell’informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole. Naturalmente, secondo il Giudice delle leggi il fatto che “tutti” abbiano diritto di manifestare il proprio pensiero “con ogni mezzo”, non può significare che tutti debbano avere, in fatto, la materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione, ma vuol dire, più realisticamente, che a tutti la legge deve garantire la giuridica possibilità di usarne o di accedervi, con le modalità ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle peculiari caratteristiche dei singoli mezzi o dalla esigenza di assicurare l’armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili (Corte Cost. n. 105/1972).
Certamente con l’avvento dell’era digitale la libertà di manifestazione del pensiero acquista una dimensione molto più ampia da quella espressa nella Carta Costituzionale: la comunicazione diventa immediata, le opinioni vengono condivise in tempo reale attraverso l’uso dei social network, la socializzazione è una piattaforma senza limiti.
Mentre nell’ordinamento giuridico sussistono dei limiti espliciti alla libertà di manifestazione del pensiero, che si riflettono nella vita reale sotto il profilo della prevenzione e della repressione: sono infatti “vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume“, nella società virtuale non esistono strumenti adeguati a prevenire e a reprimere eventuali violazioni.
Si verifica, pertanto, un flusso di opinioni ininterrotto, in cui gli utenti attraverso il meccanismo della condivisione acquistano contemporaneamente la qualità di autore e di lettore delle specifiche notizie, il tutto senza strumenti in chiave di controllo e di prevenzione. In sostanza senza le garanzie di tutela degli individui.