Durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi

durata di protezioneLa durata di protezione dei diritti d’autore di opere letterarie ed artistiche si estende per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

Se il diritto d’autore appartiene congiuntamente ai coautori di un’opera la durata di protezione decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

Per le opere anonime o pseudonime la durata di protezione termina settant’anni dopo che l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

La durata di protezione di un’opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi settant’anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l’autore della sceneggiatura, l’autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o audiovisiva.

Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell’autore, fruiscono della durata di protezione per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.

I diritti degli artisti interpreti o esecutori,  produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione, quali diritti connessi, scadono rispettivamente cinquant’anni dopo l’esecuzione, la fissazione, la prima diffusione.

Se dopo la scadenza della protezione del diritto d’autore, viene pubblicata per la prima volta un’opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell’autore.  La durata di protezione di tali diritti è di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l’opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.

La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino comunitario cessa alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell’opera e non può comunque superare la durata prevista del settantesimo anno dopo la morte dell’autore.

La Direttiva non si applica invece ai diritti morali.

DIRETTIVA 2006/116/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006

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