La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta al questione inerente il reato di violenza sessuale consumata di cui all’articolo 609 bis C.p. per il toccamento della zona del fondoschiena o mano sul fondoschiena. Nel caso di specie l’imputato aveva messo una mano sul fondoschiena della vittima, “toccando o sfiorando quella parte del corpo“. Nel consegue che il reato è stato ritenuto consumato sul rilievo che “il toccamento di quella specifica zona “erogena” era stato improvviso ed inaspettato, invasivo dell’intimità della persona ed animato da chiari impulsi sessuali, percepiti in maniera inequivoca dalla vittima“.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante (Cass., Sez. 3, n. 964/2015 del 26/11/2014).
Nel caso di specie si attesta che vi fu lascivo contatto con la zona erogena del fondoschiena della vittima, sicchè correttamente il reato è stato ritenuto nella forma consumata, posto che il tentativo del reato previsto dall’art. 609 bis C.p. è configurabile nel diverso caso in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poichè l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (Cass., Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016). Se è ben vero che in tema di violenza sessuale il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica (Cass., Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014). Per altro verso, è consolidato il principio secondo cui l’elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi (Cass., Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010; Cass., Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014).
Corte di Cassazione Sez. III, sentenza 18 settembre 2019, n. 38606.