La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con riguardo alla detenzione/divulgazione di materiale pedopornografico, ha evidenziato che il reato previsto dall’art. 600ter C.p. intende fissare per i minori una tutela anticipata della loro libertà sessuale.
Scopo della norma è quello di sanzionare, indipendentemente da finalità di lucro o di vantaggio, l’ utilizzazione dei minori nella produzione di materiale pedopornografico e la mera induzione degli stessi a partecipare ad esibizioni pornografiche.
Si tratta, infatti, di azioni connotate da profondo disvalore, oltre che pericolose per la successiva eventuale diffusione del materiale pedopornografico.
In tal senso non può ritenersi scriminante l’eventuale consenso del minore, considerato che esso proverrebbe da persona immatura, che non ha la disponibilità di diritti inalienabili, quali la libertà psicofisica.
Nella chiarezza del testo e della sua ratio, il dettato normativo dell’art. 600 ter C.p. impone all’interprete di assumere come prospettiva prioritaria la posizione del minore oggetto di comportamenti che attentano alla sua libertà ed al libero sviluppo della sua personalità.
Rispetto a tale prospettiva vengono in luce due diverse situazioni di offesa.
La prima è rappresentata dal fatto che il minore come persona venga utilizzato o indotto a partecipare alla creazione di materiale pedopornografico.
Tali condotte comportano un’offesa gravissima allo sviluppo della personalità del minore, tanto maggiore quanto più costui è lontano da uno stadio minimamente strutturato di maturità e di sviluppo.
La seconda è costituita dalle diverse forme di diffusione del materiale pedopornografico ottenuto mediante la utilizzazione di persone minori di età.
L’art. 600ter C.p. prevede plurime disposizioni che risultano organizzate secondo un ordine gradato di gravità dei fatti e del trattamento sanzionatorio.
Il 1° comma contempla la produzione di materiale pedopornografìco o di esibizioni aventi la stessa natura effettuata coinvolgendo persone minori di età, che vengono utilizzate oppure indotte a partecipare. Tali attività illecite comportano la degradazione del minore ad un oggetto manipolato.
Il 3° comma prevede condotte consistenti nel distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare il materiale pedopornografico. Si tratta di una divulgazione diretta ad una platea ampia potenzialmente non controllata o controllabile di destinatari.
In tali casi è compito del Giudice accertare di volta in volta la configurabilità di un concreto pericolo di diffusione del materiale pedopornografico, facendo ricorso ad elementi sintomatici della condotta tra i quali viene in rilievo l’esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale atta a corrispondere alle esigenze di mercato dei pedofili.
Per quanto concerne l’ applicazione dell’attenuante di cui all’art.600 sexies, 5° comma, C.p. occorre affermare che detta attenuante postula una vera e propria attività di collaborazione, concreta e fattiva, con le autorità inquirenti, che si traduca non soltanto nella semplice dissociazione, ma anche nell’adoperarsi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e nel coadiuvare concretamente gli inquirenti nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti.
Cassazione n. 39872 Anno 2013
