Mero giudizio critico e diritto di critica
Il “diritto di critica” si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, perché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (tra le tante, Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014).
La critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (si veda in tal senso Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017).
Indubbiamente occorre rispettare il requisito della “continenza” delle espressioni utilizzate per esprimere la propria opinione, ma, nella valutazione di tale requisito non si può prescindere dal considerare le “espressioni utilizzate” (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651), il lessico (Sez. 5, n. 6925 del 21/12/2000, dep. 2001, Arcomanno, Rv. 218282), la modalità espositiva e il tenore del linguaggio (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571; Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, dep. 2011, Morelli, Rv. 250218; Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv. 244811; Sez. 5, n. 25138 del 21/02/2007, Feltri, Rv. 237248).
Occorre poi tener presente che, ferma l’esigenza di evitare gratuite ed immotivate aggressioni, il diritto di critica consente l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133). Occorre, peraltro, considerare il significato che le espressioni assumono nel contesto comune, laddove sono accettate dalla maggioranza dei cittadini espressioni più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale (Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019, Fiorato, Rv. 276961).
Tanto è più vero quando si verte dell’uso di social networks, dove è frequente l’uso di espressioni forti in chiave di immediato e poco meditato commento critico, espressioni che vanno considerate penalmente illecite solo laddove immediatamente e inequivocabilmente percepibili come offensive
secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell’uomo medio (Sez. 5, n. 1365 del 09/11/2022, dep. 2023, Simone, Rv. 284044).
In caso contrario si può incorrere nella violazione dei principi che la giurisprudenza interna ha stabilito, in ossequio di quella della Corte di Strasburgo sull’art. 10 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, che richiede la più ampia tutela e protezione della libertà di espressione, specie quando riguardi la manifestazione di opinioni su questioni di interesse pubblico (si veda, in materia, Corte EDU, Antunes Errirdio e Soares Gomes da Cruz c. Portogallo, 24/09/2019).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 17042 del 2024
