Minore gravità nel delitto di violenza sessuale
Dispositivo dell’art. 609 bis comma 3, Codice Penale
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Va premesso la minore gravità prevista dall’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., è una circostanza attenuante e, come per tutte le circostanze attenuanti, l’attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti.
Quelli indicati dalla giurisprudenza nell’interpretazione della norma non sono gli elementi costitutivi dell’art. 609-bis, comma 1, cod. pen.: al contrario, ai fini del riconoscimento della minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, prendendo in esame i soli elementi indicati dall’art. 133, comma 1, cod. pen., e non anche quelli di cui al comma 2 relativi alla capacità a delinquere ed utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017 – 2018, B, Rv. 27258401; Sez. 3, n. 31841 del 02/)4/2014 – dep. :18/07/2014, C, Rv. 26028901).
Gli elementi indicati nell’art. 133, comma 1, cod. pen. sono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell’azione; la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; l’intensità del dolo o il grado della colpa.
Prendendo in esame gli elementi indicati ed in particolare i mezzi, le modalità esecutive, l’invasività nella sfera sessuale della vittima, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, l’entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psichici, al soggetto passivo, deve risultare un fatto di minore gravità.
Non è che il reato di cui al comma 1 sussiste se vi è una grave invasione nella sfera sessuale della vittima o una grave coartazione della vittima: al contrario, dalla valutazione complessiva del fatto deve risultare la minore gravità.
Infatti, la giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, D., Rv. 266272) è costante nell’affermare che, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità per escludere l’applicazione della circostanza attenuante.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 857 del 2024