Modello comunitario
Il modello comunitario è, secondo quanto previsto dal Regolamento C.E. n. 6/2002 del 12 dicembre 2001, un diritto esclusivo conferito per l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare, delle linee, dei contorni, dei colori, delle forme, della struttura superficiale, dei materiali e/o del suo ornamento.
Un disegno o modello comunitario è protetto:
a) come “disegno o modello comunitario non registrato” se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento;
b) come “disegno o modello comunitario registrato” se è registrato secondo le modalità disposte dal presente regolamento.
3. Il disegno o modello comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità. Non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l’utilizzazione, se non per la totalità della Comunità. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento.
Ai sensi dell’art. 11 del citato Regolamento, il disegno o modello che possieda i prescritti requisiti è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità, mentre, ai sensi dell’articolo successivo, in seguito alla registrazione presso l’Ufficio indicato all’art. 2 il disegno o modello che possieda i prescritti requisiti è protetto come disegno o modello comunitario registrato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione e il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito. Esso non integra un marchio di forma e pertanto risulta inapplicabile l’art. 474 cod. pen.
Corte di Cassazione sentenza n. 34910 del 2023