Per modello ornamentale si intende “quello idoneo a conferire a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di altri qualificanti elementi ” (art. 5, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, in materia di brevetti per invenzioni industriali).
In primis il modello ornamentale trova specifica disciplina nell’articolo 2593 del Codice Civile: “Chi in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello è attuato“.
Quando tali modelli abbiano ricevuto il brevetto, sono destinatari anche della tutela apprestata dall’art. 473 C.p.
Questa norma, infatti, ne punisce la contraffazione, ossia la realizzazione, attraverso l’indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale, capace di rendere confondibile l’oggetto contraffatto con quello la cui originalità risulta tutelata mediante in brevetto.
Il reato di falso punito dall’articolo 473 Codice Penale è applicabile, pertanto, alla contraffazione o alterazione del c.d. modello ornamentale disciplinato dall’articolo 2593 C.c., che è indicativo della provenienza del prodotto dall’impresa che l’ha brevettato.
In tal caso la contraffazione consiste nel dare al prodotto quella forma e quei colori particolari che possono indurre il pubblico ad identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche prescindendo dalle eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato.
Ed invero “quando il modello contraffatto sia legittimamente contrassegnato anche da un marchio di provenienza, per la consumazione del reato è necessario che sia integralmente riprodotta per imitazione una forte capacità identificativa del modello ornamentale, pur riconoscendosi autonoma rilevanza penale alla contraffazione del modello a norma dell’articolo 473, secondo comma, C.p.”.
Pertanto, in caso di modello ornamentale, la condotta di contraffazione assume caratteristiche affatto diverse da quelle richieste per ritenere integrata la condotta di contraffazione del marchio ed in tal senso deve essere letta anche la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di contraffazione del marchio, non applicabile tout court alle fattispecie di contraffazione del modello ornamentale.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 31868 Anno 2016