Molestia recata con il mezzo della posta elettronica

molestiaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia sull’ ipotizzabilità del reato di cui all’art. 660 C.p. nel caso di molestia recata con il mezzo della posta elettronica.

Contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’ apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe, verificare, come di certo non si verifica nel caso di molestia trasmessa tramite lettera.

Invero l’ attuale tecnologia è in grado di veicolare, in entrata ed in uscita, tramite apparecchi telefonici, sia fissi che mobili, sia sms ( short messages system) sia e- mail.

Con riferimento alla posta elettronica, nella misura in cui consente, attraverso l’uso di un telefono di nuova generazione, la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona, che avvertono non solo l’ invio e la contestuale recezione di sms (short messages system) ma anche l’ invio e la recezione di posta elettronica, costituisce la tassativa modalità di trasmissione della molestia, alternativa a quella, a carattere topografico, del luogo pubblico o aperto al pubblico in cui si svolge la condotta costitutiva del reato di cui all’art. 660 C.p.

Il carattere sincronico o a-sincronico del contenuto della comunicazione è elemento distintivo ai fini della previsione dell’art. 660 C.p. La comunicazione asincrona, non è affatto dirimente.

Invero entrambe le comunicazioni sono sempre segnalate da un avvertimento acustico che ne indica l’ arrivo, e che può, specie nel caso di spamming, costituito dall’affollamento indesiderato del servizio di posta elettronica con petulanti e-mail, recare quella molestia e quel disturbo alla persona che di questa lede con pari intensità la libertà di comunicazione costituzionalmente garantita.

In tal caso è palese l’ invasività dell’avvertimento al quale il destinatario non può sottrarsi se non dismettendo l’ uso del telefono, con conseguente lesione, per la forzata privazione, della propria tranquillità e privacy, da un lato, con la compromissione della propria libertà di comunicazione, dall’altro.

Il carattere invasivo, senza possibilità di sottrarsi al suono molesto, dell’avvertimento dell’ arrivo della posta elettronica non può dirsi realizzato qualora la stessa, inviata tramite computer, viene letta in quanto i destinatari di essa, per nulla avvertiti dell’arrivo, decidano “aprire” la posta elettronica pervenuta.

Situazione del tutto simile alla recezione della posta per lettera, che viene riposta nella cassetta delle lettere ed alla quale il destinatario accede per sua volontà, senza peraltro essere stato condizionato da segni o rumori premonitori.

In definitiva il principio rigoroso della tipicità, espressione delle ragioni di stretta legalità che devono presiedere all’ interpretazione della legge penale, nella specie l’art. 660 C.p., impone che al termine telefono venga equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente.

Corte di Cassazione Sent. Num. 36779 Anno 2011

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