Sentimento di affezione e solidarietà nei confronti di un animale domestico
Il sentimento di affezione e solidarietà nei confronti di un animale domestico viene trattato in un recente provvedimento della giurisprudenza di legittimità quale possibile integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all’art. 62, primo comma, n. 1), cod. pen.
Nel caso di specie, l’imputato aveva posto in essere una condotta di rapina pluriaggravata di cui all’art. 628, primo e terzo comma, n. 1, cod. pen., per procurarsi il danaro necessario ad affrontare le spese mediche del proprio animale domestico. Tale condotta veniva valutata alla luce della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all’art. 62, primo comma, n. 1), cod. pen.
Invero, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l’intima convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessario che il motivo perseguito, obiettivamente rispondente a valori etici o sociali riconosciuti preminenti dalla collettività, superi l’entità della morale comune media e non sia di scarsa rilevanza rispetto alla gravità di reato commesso, secondo il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6, n. 19764 del 11/12/2019, dep. 2020, Angelino, Rv. 279265; Cass., Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265889; Cass., Sez. 1, n. 11236 del 27/11/2008, dep. 2009, Minardi, Rv. 243220).
In tal senso, nel caso di specie qualora l’agente commetta il reato non ricorre l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 1), cod. pen. in quanto l’aver agito per prendersi cura del proprio cane può essere considerato come eccedente i limiti di un normale sentimento di affezione e solidarietà nei confronti di un animale domestico.
Corte di Cassazione Penale ordinanza Sez. 7 n. 2279 del 2024
