Natura valutativa o autoevidente di una circostanza aggravante
La giurisprudenza di legittimità si è soffermata in numerose pronunce sulle implicazioni della natura valutativa o autoevidente di una circostanza aggravante e sul grado di precisione pretesa per ritenerla validamente contestata (in primis di Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436).
Come ripetutamente ribadito in numerosi arresti che si sono susseguiti a far data dall’entrata in vigore della novella del d.lgs. 150 del 2022, riforma Cartabia, arresti che sostanziano un fronte ad oggi decisamente maggioritario della giurisprudenza della Corte, la circostanza aggravante non ha natura autoevidente, siccome connotata da componenti di natura valutativa, che impongono una verifica di ordine giuridico. Ne consegue che l’aggravante, quando non espressamente indicata attraverso il richiamo alla disposizione codicistica e quando non esplicitamente definita, può ritenersi validamente contestata solo quando si faccia ricorso a perifrasi (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291- 01; in linea con quest’ultima, Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Torricelli, Rv. 287615 – 02; Sez. 5, n. 43083 del 30/09/2024, Sciarra, Rv. 287243 – 01; Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, Puglisi, Rv. 287060 – 02; Sez. 5, n. 34061 del 28/06/2024, De Cicco, Rv. 286937-01; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943-01; Sez. 5, n. 33657 del 02/05/2024, Occhipinti, Rv. 286890 – 01; Sez. 5, n. 17532 del 11/04/2024, Laguzza, Rv. 286448 – 01).
Quanto alle coordinate valutative circa l’esaustività della contestazione dell’aggravante, la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che «La casistica può essere, ovviamente, la più varia, ma l’essenziale è comprendere che il criterio di valida contestazione dell’aggravante con natura valutativa non è rigidamente ancorato a determinate terminologie ma postula margini di flessibilità lessicale e sintattica, avendo come unico obiettivo quello di informare adeguatamente l’imputato circa la natura del fatto che vale ad aggravare le conseguenze sanzionatorie. Una tale necessità, inequivocamente stabilita dalle plurime norme codicistiche che descrivono la modalità con la quale deve essere effettuata la contestazione del fatto e delle sue aggravanti, deriva anzitutto dai principi costituzionali e della Convenzione europea dei diritti umani, che garantisce effettivi livelli di tutela del diritto di difesa (cr. art. 6, par. 3, lett. a, CEDU)».
Interessante, per sgomberare il campo da un possibile equivoco interpretativo, è anche il passaggio della sentenza Bevacqua in cui si è sostenuto che la riconoscibilità della contestazione in fatto prescinde dall’esistenza di un’esegesi che classifichi determinate condotte come aggravate (perché, se così fosse stato, Sezioni Unite Sorge non avrebbero raggruppato in un unicum di carattere valutativo ipotesi di falso che la giurisprudenza consolidata riteneva pacificamente aggravate dalla fidefacenza); piuttosto — ha precisato la sentenza Bevacqua — «Il parametro per riconoscere la immediata percepibilità della portata giuridica aggravatrice insita nella evocazione di un fatto o di un atto è, dunque, la sfera delle conoscenze dell’uomo medio e cioè la possibilità per tale “agente” di percepire con un ragionamento semplice e diretto, la natura dell’atto o comportamento contestati come capaci di rendere il fatto in esame, esposto ad una valutazione più severa».
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 18861 del 2025
