Notizie e valutazioni espresse in forma dubitativa e interrogativa nel reato di diffamazione a mezzo stampa
Il carattere diffamatorio dell’articolo giornalistico pubblicato viene meno qualora gli addebiti alla persona offesa da parte del giornalista siano stati formulati in termini dubitativi e/o interrogativi?
Invero, notizie e valutazioni espresse in forma dubitativa e interrogativa non esclude la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato in numerose pronunce che “integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che, in un articolo pubblicato, utilizzando insinuazioni generiche, attribuisce alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato, in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità” (Cassazione penale, sez. V, 2.2.2016, n. 4298)
È altresì orientamento consolidato quello secondo cui possono ledere l’altrui reputazione anche notizie e valutazioni espresse in forma dubitativa e interrogativa, qualora non ne risulti la corrispondenza al vero ed allorché le espressioni utilizzate siano allusive, coinvolgenti, suggestive, nel senso che non esprimono un vuoto informativo, un interrogativo, una domanda di verità, ma manifestano invece conoscenza, certezza, offerta di verità già acquisita e sono così idonee ad ingenerare nella mente del destinatario il convincimento della immediata rispondenza al vero della notizia (Cass. pen., sez. 5, n. 41042 del 2/10/2014; Cass. pen., sez. 5, n. 45910 del 4/10/2005; Cass. pen., sez. 1, n. 6062 del 4/04/1995).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato con riferimento al reato di diffamazione a mezzo stampa, da un lato, che la critica politica espressa dal giornalista nell’articolo incriminato si basava su fatti veri e dall’altro, che l’articolo non suggeriva alcuna certezza in ordine alla configurabilità di un illecito a carico della persona offesa, esprimendo a mero titolo personale il convincimento di una simile possibilità.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza 27 maggio 2019, n. 14370