Nozione di “atto sessuale”
La nozione di “atto sessuale” è radicata su elementi “oggettivi“, così come la distinzione tra molestie sessuali, da un lato, e violenza sessuale, in forma consumata o tentata.
Sotto tale secondo profilo è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 43423 del 18/09/2019) che rientra nell’accezione di “atto sessuale“, rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., non soltanto ogni forma di “congiunzione carnale“, ma altresì qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgente la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (Cass., Sez. 3, n. 33464 del 15/06/2006; Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014).
Ed infatti, essendo il reato in esame posto a presidio della libertà personale dell’individuo, che deve poter compiere o ricevere atti sessuali in assoluta autonomia e nella pienezza dei propri poteri di scelta contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, tale configurazione si riflette necessariamente sulla natura dell’atto in cui si estrinseca la condotta materiale dell’agente, avuto riguardo alla sua ambivalenza che, al di là dell’intendimento perseguito dal suo autore, ricade comunque sulla vittima.
È perciò dalla stessa natura del bene giuridico protetto che deve ricavarsi la natura sessuale del gesto tutte le volte in cui lo stesso, pur concretizzandosi in un contatto corporeo, attinge parti che non necessariamente rientrano in quelle tradizionalmente definite come “erogene” (ove la natura sessuale dell’atto è indiscussa), essendo la sfera della sessualità, che non resta confinata sul piano strettamente fisico ma involge anche la sfera psichica e quella emotiva, suscettibile di modularsi diversamente in relazione ai valori del comune sentire che si consolidano nello specifico contesto storico, culturale e sociale di riferimento.
Come evidenziato dalla citata sentenza 43423/2019, oltre agli atti di inequivoca valenza sessuale in ragione delle parti corporee coinvolte (zone genitali o comunque erogene) esiste, nella realtà fenomenica, una “zona grigia” comprensiva di quegli atti che, per il loro carattere ambivalente (ovverosia per le diverse finalità di cui possono essere, in astratto, espressione), che ne impone una necessaria opera di decodificazione.
In tali casi, la riconducibilità alla dimensione sessuale degli atti rivolti al soggetto passivo, deve costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del “contesto sociale e culturale” in cui l’azione è stata realizzata, della sua “incidenza sulla libertà sessuale” della persona offesa, del “contesto relazionale” intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante (Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014).
Con specifico riferimento al “bacio“, in particolare, la giurisprudenza della Corte è uniformemente orientata nel ritenerlo quale “atto sessuale” anche nel caso in cui si risolva nel semplice contatto delle labbra (Sez. 3 n. 41536, 29 ottobre 2009, non massimata; Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, in cui si è sottolineata l’irrilevanza di distinzioni fondate sull’intensità dell’atto), mentre in altra occasione si è ritenuta la natura di atti sessuali in riferimento ad una serie ripetuta di baci da parte dell’agente nei confronti della vittima, non implicanti alcun contatto con le zone erogene (Sez. 3, n. 10248 del 12/02/2014, relativa ad un caso simile al presente, in cui un preside aveva ripetutamente abbracciato e baciato sulle guance un’alunna in luoghi appartati, trattenendola per i fianchi, chiedendole di baciarlo e rivolgendole apprezzamenti per il suo aspetto fisico).
Conclusivamente, per decifrare il significato di “atto sessuale” è necessario fare riferimento sia ad un criterio oggettivistico-anatomico (parti del corpo attinte) e sia ad un criterio oggettivistico-contestuale, che tenga conto cioè del “contesto di azione”, in maniera che dalle modalità della condotta nel suo complesso e da altri elementi significativi si accerti se vi sia stata o meno una indebita compromissione della libera determinazione della sfera sessuale altrui (Sez. 3, n. 35591 del 11/05/2016, Feliciani. Rv. 267647 – 01).
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 21 agosto 2024, n. 32770