Offerta non formale
Dispositivo dell’art. 1220 Codice Civile
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo.
L’offerta informale (o non formale), ai sensi dell’art. 1220 c.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione e, pertanto, a questi fini occorre che la prestazione venga posta a disposizione del creditore con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità (Cass., sez. 2, 12/03/1984, n. 1699; Cass., sez. 3, 10/03/1982, n. 1551).
In altri termini, l’offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell’art. 1220 c.c., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell’effettiva introduzione dell’oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore per l’adempimento dell’obbligazione, in modo che quest’ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa (Cass., sez. 2, 13/12/2010, n. 25155; Cass., sez. 3, 28/10/2015, n. 21924).
Con specifico riferimento alle obbligazioni pecuniarie, costituisce offerta non formale, idonea a conseguire gli effetti di cui all’art. 1220 c.c., l’attività con cui il debitore, manifestando una seria volontà di pronto adempimento, immetta comunque la somma di danaro dovuta nella sfera di disponibilità del creditore, in modo che questi possa apprenderla immediatamente (in senso conforme, Cass., sez. 3, 03/01/1982, n. 186, che ha ritenuto idoneo a escludere la mora debendi l’inserimento nel proprio fascicolo di causa di un assegno circolare intestato al creditore, con autorizzazione al ritiro; Cass., sez. 3, 06/07/2006, n. 15352; Cass., sez. 2, 13/12/2010, n. 25155); (cit. Corte di cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34131 del 21/11/2022: nella specie, la Corte di merito risulta avere fatto corretta applicazione di tali principi, avendo rilevato che con le tre raccomandate inviate al creditore, il debitore si era sostanzialmente limitato a manifestare la propria disponibilità a pagare i canoni di affitto eventualmente con bonifico bancario da effettuarsi solo dopo che il creditore gli avesse comunicato le proprie coordinate bancarie, ma, a fronte del comportamento del creditore, che non aveva dato riscontro alla sua richiesta, non aveva poi posto in essere comportamenti seri per porre la prestazione a disposizione del creditore in modo da consentirgli di poter in concreto avere immediata disponibilità delle somme. Alla luce delle circostanze di fatto, pertanto, la Corte d’Appello ha negato che le predette raccomandate rappresentassero offerta non formale, seria e concreta, come tale idonea ad escludere la mora debendi. Trattasi all’evidenza di un’offerta non formale inidonea ad escludere la mora del debitore, ai sensi dell’art. 1220 c.c., considerato che non assolve alla funzione di introdurre effettivamente l’oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall’art. 1182 c.c. per l’adempimento dell’obbligazione, in modo che quest’ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa (sul punto, Cass., sez. 2, 13/12/2010, n. 25155)).