Giudizio di legittimità: modalità di introduzione del giudizio

giudizio di legittimitàI principi che definiscono le modalità di introduzione del giudizio di legittimità sono state elaborate dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione sulla base del disposto di cui all’ art. 366 C.p.C.

E’ infatti consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che il requisito della sommaria esposizione dei fatti della causa, nell’ambito del giudizio di legittimità, non può ritenersi soddisfatto dalla trascrizione degli atti del giudizio di merito.

Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il requisito dell’ art. 366, n.3 C.p.C. è considerato dal legislatore come una attività di narrazione del difensore, che, in ragione dell’ espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula una rappresentazione funzionale a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio e sia lo svolgimento del processo.

Il ricorrente è, quindi, onerato di operare una sintesi specificatamente finalizzata alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.

Tali principi risultano reiteratamente ribaditi dalle sezioni semplici della Corte di Cassazione, nell’ ambito di una giurisprudenza che, del tutto uniforme sull’ affermazione che una esposizione dei fatti di causa che si risolva nella mera trascrizione degli atti del giudizio di merito non è idonea a soddisfare pienamente il requisito di cui all’art. 366, comma 3, C.p.C., si differenzia solo in relazione alla possibilità di ritenere comunque ammissibile il ricorso nel giudizio di legittimità ove l’esposizione dei fatti di causa emerga almeno dal contenuto dei motivi del ricorso introduttivo.

Inoltre la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva nel giudizio di legittimità, espone il ricorrente al concreto rischio di una declaratoria d’ inammissibilità dell’ impugnazione, in quanto esso collide con l’ obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare una effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’ art. 24 della Costituzione, nell’ ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’ art. 111, comma secondo, Costituzione e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonchè di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui.

Corte di Cassazione Sent. n. 21297 Anno 2016

 

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