La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis C.p., a seguito del mancato e previo esame del programma di trattamento che avrebbe dovuto essere predisposto dall’UEPE, ai sensi dell’art. 464 C.p.P.
In altri termini, si sostiene che il procedimento decisorio innescato con la domanda di messa alla prova deve attraversare l’esame del predetto programma e non potrebbe essere anticipato al momento della presentazione della domanda stessa.
Nel caso di specie l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova veniva assunta ancor prima della redazione del programma di trattamento da parte dell’UEPE.
Pertanto, l’istanza di messa alla prova veniva respinta, in primo luogo, sulla base di un giudizio prognostico negativo, fondato sulla valutazione della gravità dei fatti, connotati da un tempo prolungato di realizzazione e da una sicura organizzazione, anche logistica, funzionale al crimine contestato, e sulla considerazione di una personalità non affidabile, desunta da plurimi precedenti penali.
Quanto al nodo critico, identificato nella circostanza per cui la decisione di primo grado, sarebbe stata illegittimamente assunta, siccome adottata in assenza del programma elaborato dall’UEPE, si osserva che è corretta la decisione contestata, pur assunta ancor prima della redazione del programma di trattamento da parte dell’UEPE, atteso il condivisibile principio, già sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato, il giudice che rigetti l’istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Cass., Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020).
Invero, la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall’art. 133 C.p.
Ne consegue che l’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato impedisce che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Cass., Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 13219 Anno 2021