Pactum de non exequendo ad tempus
Il Pactum de non exequendo ad tempus (o patto di non richiedere) è una sorta di rinuncia all’esecuzione ovvero di operare “la subordinazione pattizia dell’esercizio dell’azione esecutiva alla formazione del giudicato” (cit. Cass. Sez. 3, sent. 8774 del 1991). Esso, infatti, distinguendosi dal “pactum de non petendo” (il quale di regola incide “direttamente sopra l’elemento oggettivo del rapporto obbligatorio preesistente, il contenuto del quale o viene arricchito mediante la apposizione alla prestazione dovuta di un termine che prima non esisteva, o viene modificato mediante lo spostamento in avanti del termine che in precedenza vi ineriva”), risulta “rivolto a non rendere esperibili le forme del processo esecutivo per la realizzazione del credito sino a quando la sentenza di condanna al pagamento di esso non sia passata in giudicato”, così realizzando l’intento delle parti – “di per sé meritevole di considerazione e non dispregiativo della funzione giurisdizionale” – di “non dover provvedere, a seconda delle vicende del processo di cognizione, ad una altalena di attribuzioni patrimoniali o di incombenti l’uno di segno opposto al precedente”, così soddisfacendo un interesse privato “che in quanto rivolto a realizzare una economia di giudizi ed un pragmatico contemperamento tra certezza di accertamento ed effettività di tutela della posizione di diritto dedotta in lite, risulta ispirato a valori non diversi da quelli perseguiti dall’ordinamento processuale positivo” (cit. Cass. Sez. 3, sent. 12 agosto 1991, n. 8774).
Il “pactum de non exequendo ad tempus” (inteso a subordinare l’esercizio dell’azione esecutiva alla formazione del giudicato sul provvedimento che ne rappresenti il titolo) dev’essere chiaramente contemplato dalle parti in una pattuizione contrattuale, non potendo ritenersi insito nella previsione di una clausola compromissoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che la presenza di una clausola compromissoria nel contratto concluso, per atto pubblico, dalle parti valesse – di per sé – ad escludere il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dal contratto medesimo; cit. Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29932 del 13/10/2022).