Paesaggio: tutela nell’ambito dei rapporti tra Stato e Regioni

paesaggioI principi in materia di tutela del paesaggio e di rapporti tra Stato e Regione sono i seguenti:

a) il regime giuridico dei provvedimenti autorizzativi regionali in materia paesistica è definito esaustivamente dall’art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modifiche, nella Legge 8 agosto 1985, n. 431, il quale pone, a carico di tutte le Regioni, anche di quelle ad autonomia speciale, l’obbligo di comunicazione di tali provvedimenti, insieme alla relativa documentazione, al Ministero per i beni culturali ed ambientali, proprio ai fini dell’esercizio dei poteri di controllo e di estrema difesa del vincolo paesistico;

b) tali poteri statali di cui alla Legge n. 431 del 1985 (che comprendono anche il potere di eventuale annullamento dell’autorizzazione concessa dalla Regione), proprio per il fatto di essere posti ad estrema difesa dei vincoli paesaggistici, costituiscono parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 della Costituzione), come norme fondamentali di riforma economico-sociale, in conformità, del resto, alla esplicita ed, in questo caso, pertinente autoqualificazione contenuta nell’art. 2 della stessa legge;

c) la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali è affidata ad un sistema di intervento pubblico basato su competenze statali e regionali che concorrono o si intersecano, in una attuazione legislativa che impone il contemperamento dei rispettivi interessi, con l’osservanza in ogni caso del principio di equilibrata concorrenza e cooperazione tra le due competenze, in relazione ai momenti fondamentali della disciplina stabilita a protezione del paesaggio;

d) non sussiste una incompatibilità tra la leale collaborazione tra Stato e Regione, da attuarsi concretamente attraverso la semplice informazione alla Regione dell’avvio del procedimento di annullamento, e la previsione normativa del termine perentorio di sessanta giorni per l’esercizio di detto potere di annullamento, in quanto la semplice informativa alla Regione può essere data con qualsiasi mezzo di comunicazione ed in maniera sintetica, senza la necessità di contestazione o di acquisizione del previo parere regionale.

L’interferenza ed il particolare reciproco legame delle funzioni regionali e statali, nella specifica materia di tutela dei beni paesaggistici, con la previsione del potere dello Stato di annullamento di autorizzazioni rilasciate dalla Regione, esigono la piena attuazione del principio di leale cooperazione, che deve caratterizzare le relazioni degli organi istituzionali, cui sono affidate le funzioni previste dall’art. 9 della Costituzione, “nella direttrice della primarietà del valore estetico-culturale e della esigenza di una piena e pronta realizzazione di esso, secondo un modello ispirato” al detto “principio” .

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 12-25 OTTOBRE 2000 N. 437

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