La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si sofferma sull’interpretazione del concetto di “ incidente stradale ” ai fini della configurazione dell’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 del Codice della Strada.
Sul punto, quanto all’interpretazione da dare al concetto di ” incidente stradale ” utilizzato dal richiamato comma 2 bis dell’art. 186 del Codice della Strada, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come non incomba sul legislatore il dovere di procedere a una puntuale definizione dei termini e delle nozioni utilizzate nella strutturazione logica delle norme, là dove il significato di quei termini o di quelle nozioni appare agevolmente (o ragionevolmente) desumibile attraverso le operazioni di interpretazione del linguaggio, comune o più specificamente tecnico, istituzionalmente rimesso ai compiti del Giudice.
Se ne desume che la nozione di ” incidente stradale ” (nell’accezione rilevante nella prospettiva di cui all’art. 186 Codice della Strada, comma 2-bis) risulta sottoposta a un’adeguata elaborazione interpretativa ad opera della giurisprudenza di legittimità, che ne ha evidenziato il ricorso in qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.
In particolare, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186 Codice della Strada, comma 2-bis, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale.
A tal fine, non sono, invece, previsti ne’ i danni alle persone ne’ i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni.
Alla definizione così ricostruita sul terreno dell’elaborazione giurisprudenziale, è appena il caso di associare, sul piano della valutazione della concreta riconducibilità dell’evento al fatto del reo, l’esigenza dell’ inequivoco riscontro di un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l’incidente dallo stesso provocato, non potendo certamente giustificarsi l’inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sè oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di ebbrezza del soggetto (nel senso che la nozione di incidente stradale rilevante ai fini della norma de qua debba assumersi quale elemento “sintomatico” di uno stato di alterazione psicofisica del conducente coinvolto).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 38203 Anno 2016