Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

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abnorme Provocazione modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed emendatio libelli Ripudio Amministrazione di sostegno Divario minimo d'età Revoca della patente di guida quantificazione della sanzione accessoria Legittimazione ad impugnare Iscrizione della messa alla prova nel casellario giudiziario Sostituzione della pena Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Tempus regit actum Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia 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termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaIl perdono giudiziale è un beneficio di legge applicabile ai minori di anni diciotto, che comporta l’estinzione del reato in considerazione proprio della giovane età. L’istituto viene applicato discrezionalmente dal giudice che pronuncia una sentenza di proscioglimento del minore sulla base di una serie di parametri indicati dall’art. 169 C.p.: “Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati“.

In tal senso con riferimento ai criteri di valutazione di cui all’art. 133 C.p. il giudice minorile, nel concedere il perdono giudiziale, non può fondare la prognosi di futuro buon comportamento, e cioè la ragionevole presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (che è l’elemento strutturale dell’istituto), soltanto sul dato di incensuratezza dell’imputato, giacché l’assenza di precedenti penali è solo uno dei ben più numerosi parametri, oggettivi e soggettivi, indicati nell’art. 133 C.p. ai fini della formulazione del giudizio prognostico (art. 169 C.p., comma 1). In proposito, se è pur vero che il giudice, per formulare tale giudizio, può basarsi anche su uno solo di tali plurimi elementi, egli, in tal caso, deve dare conto di siffatta scelta discrezionale ed esprimere puntuale motivazione concernente le ragioni per cui un solo dato (ad esempio, l’incensuratezza) prevalga in modo determinante sugli altri (ad esempio, la gravità dei fatti o le modalità della condotta). Ciò che è ancora più pregnante nel giudizio minorile, avente a oggetto personalità in formazione, nel quale, dunque, di necessità devono entrare in valutazione non solo il dato dell’incensuratezza (di per sè riferito al passato), ma ulteriori e più rilevanti elementi rivelatori della personalità del minore e integratori, eventualmente, di una positiva prognosi, quali (quantomeno) le circostanze e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali. (Cassazione penale, Sez. 1I, 30/10/2008, n. 45080). (Cassazione Sez. II n. 2725 del 18.01.2013).

Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta” ex art. 169, comma 4, C.p. (salvo non si tratti di reati uniti a vincolo di continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio ( Corte costituzionale sentenza n. 108/1973), o di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, quando il cumulo della pena non superi i limiti di applicabilità del beneficio ( Corte costituzionale sentenza n. 154/1976).

Secondo il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di perdono giudiziale il limite di pena che ne consente l’applicabilità va determinato in concreto tenendo conto della diminuente della minore età. (Cassazione Penale, Sez. 2, 17/12/1990 – conforme: Cassazione Penale, Sez. 2, 04/05/2011, n. 23637). La determinazione della pena in concreto è, infatti, necessaria, ad esempio, nel caso in cui si decida di estendere il perdono giudiziario ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio, (Corte Cost. 5 luglio 1973, n. 108), oppure in caso di concessione di nuovo perdono giudiziale per reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, possibile nei limiti di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilità del beneficio (Corte Cost. 7.7.1976, n. 274). (Cassazione Sez. II n. 2725 del 18.01.2013).

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