Persona non convivente. Delitto di maltrattamenti in famiglia
E’ configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente?
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione (Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014; Sez. 2, n. 30934 del 23/04/2015).
Del pari, si ritiene che il reato persiste anche in caso di separazione legale tenuto conto del fatto che tale stato, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione.
Pertanto, poiché la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie in questione, la separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l’attività vessatoria si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque dipendente (Sez. 2, sentenza n. 39331 del 5/07/2016).
In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, si ritiene che il consorzio familiare, inteso come nucleo di persone legate da relazioni di reciproco rispetto ed assistenza, sopravviva alla cessazione della convivenza e, financo, alla separazione. Tale interpretazione resiste alla novella che ha interessato l’art. 612 bis. cod. pen. che, nel prevedere una forma aggravata del reato di atti persecutori ove questi siano rivolti nei confronti del coniuge separato, genera un concorso apparente di norme con il reato previsto dall’art. 572 cod. pen. ogni volta che, come nel caso di specie, gli atti di maltrattamento siano rivolti nei confronti del coniuge separato; conflitto da risolversi facendo ricorso al principio di specialità espressamente richiamato dalla clausola di sussidiarietà contenuta dell’incipit dell’art. 612 bis cod. pen.
Nel caso di specie, la Corte territoriale in coerenza con tali indicazioni ha legittimamente ritenuto configurato il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza della separazione e della cessazione della convivenza.
Di recente, la Corte di Cassazione (Sez.5, sentenza n.41665 del 4.5.2016), riprendendo il principio di diritto affermato da questo Collegio (Sez. 6 n.24575 del 24/11/2011) ha ribadito che il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612 bis cod. pen. rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie, mentre si configura l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale.
Si configura il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in costanza di una separazione legale o di fatto per la perdurante sussistenza di un vincolo familiare derivante dalla necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale dei figli minori e di osservare l’obbligo di reciproco rispetto, che incombe sui coniugi non conviventi (nel medesimo senso, Sez. 6 n. 33882 dell’8/7/2014).
Corte di Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24.01.2018, n. 3356
