La nozione di pornografia minorile

La nozione di pornografia minorile Causa di non punibilità Convivente Persona non convivente Familiari Divulgare foto pornografiche Mancanza di convivenza Peculato Convivenza more uxorio Rapporto tra Reato di maltrattamenti Inattendibilità del testimone Tentativo del delitto di violenza sessuale Sottrazione di minore luoghi abitualmente frequentati da minori Pratiche sessuali non del tutto gradite Violenza sessuale aggravata Delitti colposi di pericolo Confisca obbligatoria Sfruttamento del lavoro Dissenso del coniuge sovra-ordinazione Contestazioni al testimone Motivazione rafforzata Disastro colposo Sapere scientifico Posizione di garanzia Enti e associazioni Vis grata puellae Molestie sessuali Delitto di violenza sessuale Toccamenti Violenza sessuale atto sessuale età della minore Malformazione del nascituro Aborto eugenetico gestante ed il medico Allontanamento morale e materiale del figlio Il diritto alla bigenitorialità Saltuari ritorni del marito preesistente vincolo coniugale immagini della vittima dell’omicidio manipolazione dei cadaveri Abbandono della scuola Atti di bullismo La responsabilità a carico dell'amante La violazione del dovere di fedeltà Mantenimento dei nipoti Frequentazione dei nipoti minorenni con i nonni Fuga prima delle nozze Eccezione di riconciliazione Comunione de residuo Ripristino del regime Palpeggiamento libidinoso del sedere Mancanza di rapporti sessuali fra i coniugi Tradimento saffico mago Donna in topless Sfioramento con le labbra sul viso Abuso sessuale dello psicoterapeuta Pezzente Associazione finalizzata al traffico Fatto di lieve entità Normativa in tema di stupefacenti Pena per coloro che concorrono nel reato Luogo di consumazione della truffa on line Assenza per malattia Assistenza a persona disabile Permessi ex lege n. 104 del 1992 Il diritto all'accertamento dello status filiationis Anonimato al momento del parto Luna di miele da incubo Affidamento dei figli minori Suocera invadente Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina Il processo penale minorile Messa alla prova minori Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità La libertà sessuale Forare gli pneumatici Bullismo in ambito scolastico Bullismo Responsabilità dei genitori per il delitto compiuto dal figlio Reazione Espressioni utilizzate Paternità dei post Esercizio arbitrario Colluttazione con caduta Sentenza di condanna Preordinazione del delitto Dichiarazione congiunta di riconoscimento del minore internet providers Accerchiamento Principio di legalità della pena Determinazione del reato più grave Il Ravvedimento Permesso premio La liberazione anticipata Pirateria Furto aggravato Risarcimento integrale del danno Smishing Convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge Mago Contraffazione o alterazione Fake lab Monopattino Modifica del programma di trattamento termine di decadenza Decisione Manifesta ubriachezza intollerabilità della convivenza dichiarazione di addebito Materiale fotografico Abusiva occupazione di un bene immobile Apprezzamento della prova indiziaria Allontanamento Giudizio di rinvio dopo annullamento Orario di lavoro discriminazione Azioni vessatorie La nozione Appropriazione Pubblicità ingannevole Tenore espressivo Aumento della pena Reato di esercizio di una casa di prostituzione Rapporto di coniugio Unicità del disegno criminoso rimessione Il dolo nel reato di ricettazione Contraffazione di marchi e segni distintivi Disciplina del marchio Il reato di strage Produzione di materiale pornografico Amore malato Sindrome di alienazione parentale Rivelazione di segreto professionale Tradimento finto Colloqui visivi del detenuto Mero giudizio critico Elemento costitutivo Dichiarazioni della persona offesa Effetti della dichiarazione La minaccia nel Divieto di prevalenza Obbligo della Assicurazione Esimenti del diritto Omicidio tentato Delitto di furto Reati edilizi Scambio elettorale Minore gravità La violenza Consenso agli atti Permanenza all'aperto Discriminazione del lavoro a tempo parziale Espulsione dello straniero condannato Diniego della sanzione sostitutiva Reato di traffico di influenze illecite Valutazione della prova dichiarativa Ingiuria grave Diritti del coniuge superstite Marchio contraffatto Modifica dell'imputazione Provenienza delittuosa del bene Gravi indizi di colpevolezza Giudizio sulla rilevanza Traffico di influenze illecite destrezza Precedenti in tema della recidiva Prelazione agraria Qualificazione del contratto Discriminazione Marchio di forma Comunicazione con Revocazione per ingratitudine Rinvio pregiudiziale Espressioni riportate Remissione della querela Applicazione della sanzione sostitutiva Sospensione condizionale Circostanza attenuante Delitto di Revoca de plano La sanzione accessoria Valutazione della prova indiziaria Il mutuo Furto in abitazione Contesa per ragioni sentimentali più probabile che no Individuazione dei criteri Mancato pervenimento del programma Contenuto e idoneità Motivi di legittimo sospetto Sentimento di affezione e solidarietà Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi Ordine europeo di indagine Dati esterni alle telecomunicazioni Misure cautelari personali Procedimenti cumulativi Principio del contraddittorio nella Messa alla prova Prognosi di non recidivanza Condanna a pena sostitutiva Versamenti di danaro Principio di retroattività Pena detentiva Condotte plurime Vaglio discrezionale Termini per richiedere Appropriazione indebita Sospensione della Qualificazione giuridica diversa Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni Omesso risarcimento dei danni Partecipazione morale Relazione affettiva La praticabilità della sospensione con messa Provvedimento di rigetto Categoria della abnormità Procura speciale La tecnica del copia e incolla Materia regolata da più leggi penali Provvedimento di revoca Tendenza alla devianza Assunzione di nuovi mezzi di prova Mancata adozione della messa alla prova Possesso nel reato di furto Ordine di indagine europeo Rapporto di natura Comportamento non equivoco Il diritto di critica giornalistica Il diritto di critica politica Attività di introduzione di armi interdittiva antimafia Foto felici Saluto fascista Condotta del giornalista Oltraggio a pubblico ufficiale Causa di non punibilità Fattispecie dell'omicidio preterintenzionale Estremi del delitto tentato Ricorso straordinario per errore Presupposti per la misura alternativa Elementi costitutivi della premeditazione Sostituzione della pena detentiva Dichiarazioni indizianti Condotta persecutoria Confisca di prevenzione Abnormità funzionale Contestazione puntuale della recidiva Ordinanza cautelare Comunicazione asincrona Associazione di tipo mafioso Rinvio a giudizio Mediazione atipica Applicazione della recidiva Accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta Reati commessi da più persone in danno reciproco Delitto di atti persecutori Criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari Le molestie telefoniche Doppia conformità della decisione Angherie "da vicinato" Sottrazione del telefono cellulare Non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti Contestazione Dichiarazioni della persona offesa Gravi indizi di colpevolezza Il controllo di legittimità Gravità indiziaria Il principio di vicinanza della prova Ricorso straordinario per errore materiale Elementi Idem factum Concorso formale tra Ordinanza che Sospensione Conflittuale di vicinato Rinnovazione Allontanamento dalla Aggravante dell'esposizione alla pubblica fede Riqualificazione del fatto Il reato di furto Sostituzione della pena della reclusione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale Disegno o modello comunitario Fabbricazione e commercio di beni Provvedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno Interruzione del processo Successione a titolo Residenza abituale Atti posti in essere da soggetto Intervento obbligatorio Associazione temporanea di imprese Stato di abbandono del minore straniero Stato di abbandono Mobbing e Straining Danni conseguenti ad attività lavorativa eccedente la ragionevole tollerabilità Rapporto tra testo scritto Espromissione Liquidazione del danno ascrivibile alla condotta illecita Disponibilità Legittima difesa Valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa Circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa stato di figlio nei confronti del genitore intenzionale Criterio del “disputatum” Assegno bancario postdatato Liquidazione del danno biologico trasmissibile Biglietto del gioco del lotto Contrasto di giudicati Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche Documento nuovo in grado di appello Offerta informale Risoluzione del contratto di affitto al coltivatore diretto Consulenza tecnica La confessione La gelosia rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Coinvolgimento del minore Conseguenze giuridiche del reato di rapina Elemento soggettivo nell'omicidio preterintenzionale Dolo eventuale nel delitto di lesioni Sentenza di assoluzione Riapertura dell'istruttoria in appello Vizio di motivazione deducibile in cassazione Danno endofamilare Offerta non formale Circolazione della prova Verbale di accertamento di un incidente stradale Diritto del possessore al rimborso delle spese per riparazioni straordinarie della cosa Pactum de non exequendo ad tempus Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili Domanda di revocazione per errore di fatto Circolazione di veicoli Terzo trasportato Sinistro stradale con pluralità di danneggiati Clausole claims made Privata dimora rendita vitalizia Imputazione del pagamento Istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta Servitù per vantaggio futuro Contratto condizionale Azione surrogatoria Acquisto di immobile da uno dei coniugi successivamente al matrimonio Clausola penale Dazione differita della caparra confirmatoria Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento Sottrazione internazionale di minore Impossibilità di provvedere ai propri interessi rate swap Intervento in appello costitutore di una banca di dati Competenza del Tribunale per i minorenni Limiti del giudicato Affidamento familiare "sine die" Compensazione impropria Deindicizzazione Interruzione del processo Incapacità a testimoniare Risarcimento del danno subito dal figlio Reati culturali Dare in sposa la propria figlia Relazione sentimentale durante il matrimonio Il requisito della continenza Bacheca facebook Principio di libertà della prova Pressione psicologica Ripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento Risarcimento del terzo trasportato comunione de residuo Marchio di impresa Assunzione della prova testimoniale Impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Termini a difesa Obbligazione assunta da un coniuge Risarcimento del danno non patrimoniale alla madre e ai fratelliLa nozione di pornografia minorile

La nozione di pornografia minorile è stata introdotta dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori , quali nuove forme di schiavitù), la quale ha previsto una serie di nuove fattispecie di reato (gli artt. 600 bis – prostituzione minorile; 600 ter – pornografia minorile; 600 quater – detenzione di materiale pedopornografico; 600 quinquies – iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).

Le nuove fattispecie sono state inserite nel Titolo XII della parte speciale dedicata ai Delitti contro la persona e, in particolare, nel Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale), sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale). L’articolato sistema di fattispecie incriminatrici introdotto dalla legge n. 269 del 1998 era ispirato ai principi sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176 che, nell’art. 34, impegnava gli Stati aderenti a proteggere “il fanciullo” da ogni forma di violenza e sfruttamento sessuale e, quindi, dallo sfruttamento ai fini di prostituzione o di produzione di spettacoli o di materiale pornografico.
Nella formulazione originaria del 1998, l’art. 600 ter, primo comma, cod. pen. così recitava: «Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni». E la disposizione si inscriveva in un contesto normativo finalizzato a tutelare «lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale morale, sociale» dei minori (art. 1 della legge n. 269 del 1998), reprimendo svariati comportamenti considerati idonei ad attentare all’integrità del bene giuridico protetto. Il primo comma dell’articolo, nella versione del 1998, contemplava, dunque, due sotto fattispecie: a) quella dello sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche; b) quella dello sfruttamento di minori al fine di produrre materiale pornografico. Dunque, secondo il tenore letterale dell’articolo, la realizzazione di esibizioni pornografiche e la produzione di materiale pornografico costituivano il fine, oggetto di dolo specifico, della condotta di “sfruttamento dei minori di anni diciotto“.

Sulla disposizione, nella sua formulazione originaria, si sono pronunciate, con la richiamata sentenza n. 13 del 2000, le Sezioni Unite di questa Corte alle quali la Terza Sezione penale (con ordinanza del 13 febbraio 1999), aveva posto la seguente questione: «Se il fatto, punito dal primo comma dell’articolo 600 ter c.p., di sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico postuli, o non, lo scopo di lucro e/o l’impiego di una pluralità di minori».

La questione era sorta in conseguenza dell’orientamento dottrinale maggioritario, secondo il quale, al termine “sfruttareandava riconnesso un significato lucrativo, quantomeno economico, con la conseguenza che dovevano escludersi tutte quelle attività che si risolvevano nell’appagamento di intimi e riservati fini perversi o nell’occasionale utilizzazione di un singolo minore per gli anzidetti scopi.

A tale orientamento si contrapponeva un’opinione minoritaria per la quel era preferibile un’interpretazione della disposizione volta ad includere l’incriminazione di condotte illecite che prescindevano dal ritorno economico, sul rilievo che il bene protetto era la tutela dell’essere umano.
Le Sezioni Unite, ricordando che vi erano ragioni letterali, teleologiche e logico-sistematiche per opporsi ad un’interpretazione economicistica della nozione di sfruttamento, hanno affermato che, nonostante il legislatore avesse adoperato il termine “sfrutta“, che evoca immediatamente le nozioni di “utile” e di rendimento“, la fattispecie della produzione di materiale pornografico non richiedeva lo scopo di lucro da parte del reo.

In altri termini, la locuzione sfruttamento del minore” non doveva intendersi come “sfruttamento per fini economici” dovendosi avere riguardo al bene interesse protetto dalla norma che, come desumibile dall’art. 1 della legge n. 269 della 1998, era la “salvaguardia dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale” dei minori. Peraltro, si è osservato che, anche dal punto di vista strettamente semantico, lo sfruttamento implica l’attività di trarre da qualcuno un qualsiasi tipo di utilità che, non necessariamente, deve essere economica: «nell’articolo 600 ter c.p. il legislatore ha adottato il termine «sfruttare» nel significato di utilizzare a qualsiasi fine (non necessariamente di lucro), sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo, anziché rispettarli come fine e come valore in sé: significa insomma offendere la loro personalità, soprattutto nell’aspetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata».

Ritenuto non necessario lo scopo di lucro per integrare il fatto tipico, la sentenza si è poi soffermata sulla struttura del reato, qualificandolo quale fattispecie di pericolo concreto. In altri termini, esso è integrato quando sussiste un pericolo concreto di diffusione del materiale prodotto, tale da introdurlo nel circuito della pedofilia.

Secondo la pronuncia, «oltre alla preesistente tutela penale della libertà (di autodeterminazione e maturazione) sessuale del minore, viene introdotta una tutela penale anticipata, volta a reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo personale del minore, mercificando il suo corpo e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia».

In tale quadro, non è configurabile il reato quando la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell’autore, occorrendo la sussistenza del pericolo concreto di diffusione del materiale pornografico prodotto, il cui accertamento è demandato, di volta in volta, al giudice.

Ne consegue che, nell’ipotesi di materiale realizzato per essere conservato dall’autore e non diffuso, trova applicazione non la disposizione dell’art. 600 ter, primo comma, cod. pen., ma quella dell’art. 600 quater, che sanziona la mera detenzione di materiale pedopornografico e che, nella sua formulazione originaria, aveva il seguente tenore: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni».

Nell’ottica della rilevanza del requisito del pericolo di diffusione, le Sezioni Unite hanno precisato che è compito del giudice accertare di volta in volta la configurabilità del predetto pericolo, facendo ricorso ad elementi sintomatici della condotta quali l’esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale atta a corrispondere alle esigenze di mercato dei pedofili, il collegamento dell’agente con soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità materiale di strumenti tecnici di riproduzione e/o trasmissione, anche telematica idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari, l’utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la produzione del materiale pornografico – dovendosi considerare la pluralità di minori impiegati non elemento costitutivo del reato ma indice sintomatico della pericolosità concreta della condotta -, i precedenti penali, la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo, quando siano connotati dalla diffusione commerciale di
pornografia minorile nonché gli altri indizi significativi suggeriti dall’esperienza.

Hanno, di conseguenza, escluso la ricorrenza del concreto pericolo di diffusione del materiale in un’ipotesi in cui l’agente aveva realizzato e detenuto alcune fotografie pornografiche che ritraevano un minorenne, consenziente, per uso puramente “affettivo“, anche se perverso.

Successivamente, l’Italia ha ratificato, con la legge 11 marzo 2002, n. 46, il Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, fatto a New York il 6 settembre 2000; protocollo nascente dall’esigenza degli Stati di contrastare, con strumenti sempre più articolati ed omogenei, anche dal punto di vista internazionale, i gravi fenomeni ivi menzionati.

Questa legge ha, tra l’altro, impartito disposizioni processuali per la salvaguardia del minore vittima e testimone di tali reati, integrando sul punto la legge n. 66 del 1996. Di fondamentale importanza per l’evoluzione normativa è stata, però, la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Con tale atto normativo, l’Unione europea ritiene lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile gravi violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, un’educazione ed uno sviluppo armoniosi (par. 4 dei “considerando“), particolarmente pericolosa la pornografia infantile, a causa della diffusione a mezzo Internet (par. 5 dei “considerando“), sicché l’importante opera portata avanti da organizzazioni internazionali deve essere integrata da quella dell’Unione europea (par. 6 dei “considerando“) ed è necessario affrontare reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia infantile con un approccio globale comprendente quali parti integranti elementi costitutivi della legislazione penale comuni a tutti gli Stati membri, tra cui sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, e una cooperazione giudiziaria più ampia possibile (par. 7 dei “considerando“).

In questo contesto, sono state dettate regole minime a cui gli Stati membri avrebbero dovuto attenersi, alle quali la disciplina italiana del 1998 già sostanzialmente si uniformava.
La legge 6 febbraio 2006, n. 38, art. 2 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet) ha apportato rilevanti modifiche al sistema introdotto dalla legge del 1998. In particolare, con l’art. 2, è intervenuta sull’art. 600 ter, norma centrale dell’intero sistema sanzionatorio, prevedendo una pluralità di fattispecie incriminatrici che, pur se autonome tra loro, sono ordinate secondo un criterio gerarchico rinvenibile sia nella degradante severità delle pene edittali, sia nel sistema delle cause di esclusione disciplinate nel terzo e nel quarto comma. Come emerge dai lavori parlamentari, l’intervento legislativo è espressione dell’esigenza di soddisfare le linee guida in materia di repressione della pedopornografia proprie della decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea 2004/68/GAI ed evidenzia la volontà del legislatore di «anticipare ulteriormente la già avanzata soglia di rilevanza penale stabilita dalla legge n. 269/1998», richiamando l’interpretazione della nozione di “sfruttamento” data dalle Sezioni Unite (si veda la relazione di presentazione del disegno di legge della Camera dei deputati n. 4599, prodromico all’adozione della legge n. 38 del 2006). In tale quadro, la nuova condotta tipizzata è quella di «chi realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico, utilizzando minori degli anni diciotto ovvero induce i medesimi a partecipare ad esibizioni pornografiche».

Il verbo “utilizzare” ha quindi preso il posto di “sfruttareed è scomparso “il fine di“, prima previsto; tutto ciò comporta, sia che per la consumazione dei delitti occorre l’utilizzazione dei minori per la produzione di esibizioni o di materiale pornografico a prescindere da qualsiasi finalità lucrativa o commerciale, sia che per l’individuazione dell’elemento soggettivo deve farsi riferimento al dolo generico (occorre comunque la consapevolezza che i soggetti utilizzati siano minorenni) e non più al dolo specifico richiesto in passato.

L’art. 600 ter cod. pen. ha poi subito ulteriori interventi per effetto sia del dl. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Ma l’intervento più incisivo è stato quello successivamente operato con la legge 10gennaio 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), la quale ha interamente sostituito il testo originario dell’art. 600 ter e inserito gli attuali commi sesto e settimo, quest’ultimo contenente la definizione di “pornografia minorile“.

Anche tale legge ha avuto un iter particolarmente lungo e complesso e, come evidenziato nei lavori preparatori, trova la sua ratio giustificatrice, al pari dei precedenti interventi normativi, «nell’esigenza di armonizzare il precedente impianto normativo ai parametri fissati dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Lanzarote, 25 ottobre 2007) e dalla Direttiva dell’Unione europea 2011/93 (Ue) contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile».

Essa ha introdotto, con riferimento a quanto qui di interesse, due diverse ipotesi incriminatrici: 1) la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici o la produzione degli stessi utilizzando i minori; 2) il reclutamento, l’induzione di minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici e a trarre profitto da essi. In relazione alla prima delle due condotte, non sono state apportate novità significative rispetto alla formulazione previgente, se non per l’inserimento del riferimento agli “spettacoli di natura pornografica“, di cui, peraltro, non è stata fornita la definizione; cosicché gli stessi sembrano rappresentare un tutt’uno con le “esibizioni” che, in costanza della previgente disciplina, dovevano intendersi come le rappresentazioni di natura pornografica realizzate in pubblico a cui potevano assistere una o più persone. La convenzione di Lanzarote e la successiva legge nazionale di ratifica hanno inciso, inoltre, sulle sanzioni, sui termini di prescrizione e su alcuni profili procedurali, non rilevanti in questa sede.

All’esito delle modifiche apportate, l’art. 600 ter, primo comma, cod. pen. risulta attualmente così formulato: «È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto». E la disposizione fornisce, all’ultimo comma, la definizione di pornografia minorile come «ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali».

La Corte di cassazione, in modo pressoché univoco dopo l’arresto delle Sezioni Unite del 2000, ha continuato, nonostante le modifiche apportate negli anni agli articoli in esame, ad interpretare l’art. 600 ter, primo comma, non prescindendo mai dalla necessità dell’accertamento del pericolo concreto della diffusione del materiale prodotto; e tale elemento ha costituito il discrimine fra la fattispecie di cui sopra e quella residuale, di cui all’art. 600 quater cod. pen.

Quanto alle situazioni nelle quali si è ravvisato il pericolo concreto della diffusione, queste comprendono i casi in cui: oltre all’imponente apparato informatico e all’ingente materiale pedopornografico rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, lo stesso abbia effettuato «con una macchina digitale numerose riprese fotografiche delle parti intime di una bimba, alla quale era stato celato il volto, foto che erano state scaricate nell’hard disk del computer in vista dell’uso diffusivo delle immagini pornografiche» (Sez. 3, n. 5774 del 21/01/2005); «i dati pedopornografici vengono immessi nella rete, atteso che tale immissione, pur collocandosi in un momento antecedente all’effettiva diffusione tra il pubblico del materiale vietato, è sufficiente ad integrare il reato, con natura di reato di pericolo concreto, stante la possibilità di accesso ai dati ad un numero indeterminato di soggetti» (Sez. 3, n. 25232 del 21/06/2005); parte del materiale, per la cui produzione erano state utilizzate contemporaneamente molte minorenni e per il cui utilizzo l’imputato aveva avuto il consenso di queste, è detenuto in auto ed in alcune occasioni è stato mostrato a terzi (Sez. 3, n. 1814 del 20/11/2007, dep. 2008); vi sono riprese fotografiche, «mediante telefono cellulare, di minore nudo» (Sez. 3, n. 49604 del 01/12/2009); il materiale pedopornografico è inserito nel social network Facebook (Sez. 3, n. 16340 del 12/03/2015); la videoripresa, coinvolgente una minore, è conservata dall’imputato nella memoria del telefono cellulare e successivamente sottoposta in visione a terzi (Sez. 3, n. 35295 del 12/04/2016); il materiale pedopornografico è inserito in una cartella informatica accessibile da parte di terzi attraverso l’uso di un programma di condivisione (Sez. 3, n. 33298 del 10/05/2016); le immagini pedopornografiche sono state inviate tramite l’applicazione WhatsApp di un telefono cellulare ai minori divenuti oggetto delle mire sessuali dell’imputato, quale strumento di persuasione e corruzione (Sez. 3, n. 37835 del 29/03/2017); l’imputato è «abituale intrattenitore di bambine via video», esperto nell’uso del computer (Sez. 3, n. 16616 del 25/5/2015); l’imputato dispone di in computer, sul quale ha numerose immagini pedopornografiche, in parte scambiate con terzi (Sez. 3, n. 2681 dell’11/10/2011, n. 2681, dep. 2012) o inserite in una cartella di condivisione via Internet (ex multis, Sez. 3, 05/02/2009, n. 24788; Sez. 3, n. 8285 del 9/12/2009).

Tra le poche di segno diverso, vi è l’affermazione, contenuta nella pronuncia Sez. 3, n. 27373 del 31/01/2012, nella quale sostanzialmente si esclude che la condotta di cui all’art. 600 ter, primo comma, cod. pen. richieda il pericolo di diffusione e, nel richiamare la sentenza n. 13 del 2000, si sostiene che la necessità di verifica del pericolo concreto è stata affermata «esaminando la formulazione del testo previgente […] che conteneva la dizione «sfruttamento», disposizione sostituita con la L. 6 febbraio 2006, n. 18».

Tale principio – continua la Corte – «attiene in via più diretta, semmai, alla ben diversa condotta di
divulgazione di materiale pedopornografico (da chiunque altri prodotta) tipizzata al comma 3».

E muove dal dubbio che la verifica in concreto del pericolo di diffusione sia ancora necessaria, pur non negando espressamente la natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, la pronuncia Sez. 3, n. 16340 del 12/03/2015, là dove afferma che «non si può non rilevare che l’intervento dirimente delle S.U. da cui si origina la giurisprudenza di legittimità che allo stato governa l’interpretazione dell’art. 600 ter, comma 1 si colloca ormai in una data che può definirsi risalente, essendosi negli ultimi quindici anni espanso ad un livello all’epoca non percepibile e non prevedibile da chi non fosse particolarmente inserito nel settore, il fenomeno dei così detti socia/ networks, ovvero l’intensa potenza comunicativa anche tra privati nella rete, pervenuta ad una sorta di ubiquità in re ipsa di quanto prende le mosse dall’utente di un tale apparato.

Laddove, pertanto, le S.U. chiedevano al giudice di merito di accertare di volta in volta la potenzialità concreta di diffusione pure mediante uno strumento telematico, l’odierno notorio insegna che l’inserimento di materiale entro un social network, come Facebook più non necessita, in realtà, alcuno specifico accertamento sulla potenzialità diffusiva.

E parimenti anche il riferimento ad organizzazioni “rudimentali” o embrionali risulta ormai superato, ovvero anacronistico, tenuto conto della disponibilità quanto mai agevole che le strutture di comunicazione telematica sociale offrono oggi a chiunque se ne voglia avvalere, senza alcuna necessità di adoperarsi per porre in essere propri personali apparati.

La “piazza telematica” è aperta a tutti e la sua idoneità a diffondere quanto tutti vi versano, incluso il materiale pornografico, ha raggiunto un livello notoriamente così elevato da esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo, nel momento in cui il materiale, appunto, è inserito entro un frequentatissimo social network, come è avvenuto nel caso di specie, in cui l’imputato lo ha veicolato su Facebook».

Corte di Cassazione, Sez. U., n. 51815 del 31/05/2018

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *