Persona offesa: tutela nel panorama europeo e nazionale

persona offesaCon il D.L. 93 del 14/8/2013 convertito nella L. 119 del 15/10/2013 e il D.L.vo 212 del 15/12/2015, l’Italia si è dotata di nuovi strumenti a tutela della persona offesa conformandosi alle sollecitazioni provenienti dall’Unione Europea, volte alla creazione di un vero e proprio statuto della vittima del reato.

In particolare con la Direttiva 2012/29/UE, l’Unione Europea ha inteso intervenire sugli Stati membri con uno strumento normativo vincolante, tenuto conto della esigenza di assicurare alla vittima del reato, quale persona offesa, adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nella fase di accesso e di partecipazione al processo, sia al di fuori di esso.

Tale  Direttiva si colloca, nella “tabella di marcia di Budapest” ovvero nell’ambito della risoluzione del 10 giugno 2011 relativa al rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime di reato.

In tale quadro normativo si colloca la Legge 119/2013 (ed il successivo Decreto Legislativo n. 212/2015) che, recependo le istanze del diritto comunitario, ha introdotto strumenti di protezione e assistenza della vittima di reato anche contro il rischio di vittimizzazione secondaria derivante dall’instaurazione del processo penale.

La Legge 119/2013 ha disposto profonde modifiche processuali a tutela della persona offesa riconducibili a tre filoni : informativo, quello delle misure cautelari e quello riferibile a modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona offesa.

L’ordinamento sostanziale e processuale risulta pertanto modificato essendo stato irrobustito l’apparato sanzionatorio, garantita protezione alla vittima del reato dal rischio di nuove violenze, e , per quanto possibile, riconosciuta tutela dagli effetti collaterali della giustizia penale.

L’intitolazione della legge denominata “legge contro il femminicidio”, tuttavia, è fuorviante poiché in essa solo alcune disposizioni risultano applicabili solo al genere femminile o, per la precisione, a coloro che subiscono violenza per l’appartenenza ad un dato genere, (ad esempio l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 quinquies C.p., relativa allo stato di gravidanza della vittima), mentre in generale la normativa si riferisce alla persona offesa senza ulteriori declinazioni di genere.

Con la citata legge oltre ad essere introdotta tale circostanza aggravante comune, vengono ridefinite alcune fattispecie di reato ( 609 bis C.p., stalking e maltrattamenti in ambito familiare) e le pene vengono aggravate qualora intervengano nell’ambito di relazioni affettive.

Ma il portato più consistente attiene al codice di rito, interessato in maniera dirompente dalla modifica normativa, tanto da far emergere una figura finora molto in ombra nel processo penale : la persona offesa dal reato, destinataria di precisi oneri informativi di cui agli artt. 101 , 408, 415 bis C.p.P., e chiamata a partecipare in forma attiva al procedimento cautelare, non solo in quanto destinataria dei provvedimenti modificativi dello status dell’indagato, al fine di evitare di farla trovare direttamente innanzi al fatto compiuto della scarcerazione del medesimo, ma destinataria di un obbligo informativo e di tutela, nonché di partecipazione attiva al processo che le permetta di farsi ascoltare di essere informata e di partecipare consapevolmente al processo, senza legare le sue sorti a specifiche istanze risarcitorie che potrebbero esporla a dubbi circa la propria credibilità.

La Corte di Cassazione S.U. ha sottolineato che le novità di natura processuale introdotte con la L. 119/2013, sono ad ampio raggio poiché attengono a misure pre cautelari e cautelari, incidente probatorio, termine delle indagini preliminari, richiesta di archiviazione, avviso di conclusione delle indagini preliminari, esame testimoniale delle vittime vulnerabili, priorità di trattamento dei procedimenti, gratuito patrocinio ed ha evidenziato che in tutti questi casi l’elemento comune è dato dall’esigenza di assicurare protezione alla vittima di reato ed in particolare alla vittima di reati commessi con violenza alla persona (Cass., Sez. U. 29 gennaio 2016 n. 10959).

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 19704 Anno 2016

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