Direttiva 2012/29/UE: protezione delle vittime di reato

direttivaLa Direttiva 2012/29/UE, volta a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI ha quale scopo quello di garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.

L’art. 2 della Direttiva definisce “vittima” una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato.

Sin dal primo contatto con le autorità competenti alla vittima di reato devono essere garantite tutte le informazioni relative alle forme di assistenza sanitaria, psicologica e legale, e qualsiasi altra forma di assistenza, oltre alle informazioni sulle procedure per la presentazione della denuncia, ovvero il ricorso ad eventuali servizi di giustizia riparativa.

L’entità o il livello di dettaglio delle informazioni possono variare in base alle specifiche esigenze e circostanze personali della vittima, nonché al tipo o alla natura del reato. Ulteriori informazioni dettagliate possono essere fornite nelle fasi successive, in funzione delle esigenze della vittima e della pertinenza di tali informazioni in ciascuna fase del procedimento.

Inoltre, ai sensi della presente Direttiva, gli Stati membri devono assicurare alla vittima del reato la partecipazione al procedimento penale.

Ne consegue che la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova.

La Direttiva impone inoltre che gli Stati membri devono assicurare le misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze; le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la vittima e l’autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.

Le esigenze di protezione devono essere oggetto di una valutazione individuale che deve tener conto, in particolare, delle caratteristiche personali della vittima; della tipologia e delle circostanze del reato.

A seguito della valutazione individuale possono essere adottate misure speciali di protezione, sia nel corso delle indagini preliminari e sia nel procedimento giudiziario.

Durante il procedimento giudiziario possono essere adottate diverse misure speciali quali misure tecnologiche per evitare il contatto fra la vittima e l’autore del reato, ovvero misure che permettono di svolgere l’udienza a porte chiuse.

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012

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