Petulanza o altro biasimevole motivo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
L’articolo 660 cod. pen. punisce la condotta che reca molestia o disturbo se commessa “per petulanza o per altro biasimevole motivo“; la particella disgiuntiva “o” impone inevitabilmente di ritenere che, se la condotta è stata posta in essere “per petulanza“, non occorre un ulteriore “biasimevole motivo” per integrare il reato sotto il profilo soggettivo.
Ciò è stato affermato ripetutamente dalla Corte di legittimità, secondo cui l’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi, l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Cass., Sez. 1, n. 33267 del 11/06/2013 – dep. 31/07/2013; Cass., Sez. 1, n. 4053 del 12/12/2003 – dep. 03/02/2004); quindi, è sufficiente qualsiasi condotta volontaria oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, avente il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà (Cass., Sez. 1, n. 19071 del 30/03/2004 – dep. 23/04/2004); in definitiva, gli intenti perseguiti dall’agente sono del tutto irrilevanti, una volta che si sia accertato che comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone (Cass., Sez. 1, n. 13555 del 26/11/1998 – dep. 22/12/1998).
Corte di Cassazione Sez. I Penale – Sentenza del 19 giugno 2018, n. 28253