La relazione adulterina che si consumi in un piccolo paese fa molto rumore e costituisce prova dell’infedeltà coniugale comportando l’addebito della separazione al coniuge fedifrago (l’addebito ha infatti natura sanzionatoria).
Invero, proprio l’ ambiente in cui i coniugi vivono, può dare luogo a plausibili sospetti di infedeltà e può comportare l’offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (Cassazione penale sez. I, 14/11/2013, n.50639).
Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Vibo Valentia nella sentenza n. 397/2022 in cui si dava atto che la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie in un piccolo paese (e dove la gente mormora) era divenuta di dominio pubblico, tanto da comportare l’addebito della separazione: cit. “Tenuto conto del ristretto ambiente di appartenenza della coppia e della notorietà e del clamore conseguentemente assunti dal comportamento adulterino, la condotta della resistente integra altresì offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge e rende vieppiù addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. (Cass. n. 875/2022)“.
Nel caso di specie l’infedeltà coniugale, perpetrata alla luce del sole con diversi uomini, alcuni compaesani, e pubblicizzata anche con diverse foto sui social networks ha determinato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nonchè, trattandosi di una condotta lesiva della dignità e dell’onore del coniuge, è stata considerata circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione all’altro coniuge, che ne era responsabile.
Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (nella specie, era stata provata l’esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale da parte della moglie).