La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento si sofferma sugli elementi qualificativi del plagio in relazione ad un’opera musicale.
Occorre premettere che al fine della valutazione della esistenza del plagio di un’ opera dell’ingegno occorre preliminarmente esaminare se l’opera che si assume plagiata riveste o meno carattere creativo in modo da meritare la protezione del diritto d’autore.
Si tratta di un accertamento che riguarda la sussistenza oltre che della creatività anche dell’originalità e della novità dell’opera presuntivamente contraffatta sulla base dei criteri stabiliti dalla legge sul diritto d’autore, ed è rimesso peraltro all’incensurabile apprezzamento del giudice di merito, che, quando sia sorretto da congrua motivazione ed esente da errori logici o giuridici, non risulta sindacabile in sede di legittimità.
Sulla base dei principi enunciati e stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di plagio con riferimento ad un’opera musicale occorre analizzare, in primo luogo, l’originalità dell’opera, in modo da stabilire se la stessa rivesta o meno carattere di banalità e di semplicità.
Come già affermato in numerose pronunce di legittimità e di merito, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma di cui all’ art. 1 della Legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della Legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore (Corte di Cassazione Civile, 5089, 12.03.2004).
In secondo luogo, nel caso di specie è stato escluso dal giudice investito nel merito che ha dichiarato il plagio dell’opera musicale, che vi fossero brani musicali antecedenti di cui il brano contraffatto potesse a sua volta ritenersi contraffazione con assenza quindi di creatività.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 17795 Anno 2015