Preordinazione del delitto
La preordinazione del delitto è una situazione che l’elaborazione giurisprudenziale ha sempre tenuto nettamente distinta dalla premeditazione, illustrando gli elementi di discrimine tra i due diversi atteggiamenti mentali.
In tale prospettiva, si è affermato che «In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a quest’ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l’aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell’opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive» (Cass., Sez. 1, n. 37825 del 29/4/2022, Tiscornia, Rv. 283512; Sez. 1, n. 5147 del 14/7/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205).
Tale distinzione ontologica, però, non esclude che le attività preparatorie di un omicidio possano condurre ad apprezzare un dolo più intenso rispetto a quello immediato o d’impeto, all’uopo correttamente valorizzando concreti elementi di fatto.
Nel caso di specie – nel suo nucleo essenziale, un tipico “femminicidio” – la vicenda era stata motivata da conflittualità insorte nel corso del rapporto personale tra l’imputato e la vittima, la quale aveva manifestato la volontà di porre fine alla relazione, ed è incontestata nella sua ricostruzione fattuale e giuridica. La Corte di Assise di secondo grado ha distinto chiaramente i due piani di valutazione, illustrando i dubbi in ordine alla possibilità di ravvisare con certezza la premeditazione, attesa la ricorrenza di segni di contraddizione rispetto al saldo proposito omicida. Tuttavia, ha valorizzato alcuni elementi della condotta dell’imputato – quali l’apposizione di legami alla porta del garage onde impedire l’accesso di estranei; la preparazione dei fucili, spostati dalla collocazione usuale ed armati in precedenza, il ritrovamento di proiettili nel soggiorno, dentro il divano, e della fodera del fucile dietro un armadio; le minacce rivolte alla vittima se non avesse desistito dall’idea di interrompere la relazione, nonché ad eventuali nuovi compagni della medesima – ritenendoli rivelatori della prospettata eventualità di commettere il delitto, in tali modi e termini preordinato, così da attribuire particolare intensità al dolo omicida.
Ne consegue che deve escludersi ogni pretesa riesumazione della premeditazione sotto mentite spoglie, avendo la sentenza correttamente individuato una mera preordinazione del delitto, dalla quale hanno inferito una particolare intensità del dolo.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 n. 36686 del 2023