La prescrizione è una causa di estinzione del reato e si collega al principio di economia processuale e all’istituto dell’ equo processo di cui all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’art. 157 C.p. (a seguito di modifiche apportate dalla Legge 5 Dicembre 2005, n. 251, la c.d. legge ex Cirielli), qualora non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, stabilisce che:
“La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609 quater.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti”.
Come si calcola il decorso del tempo ai fini della prescrizione nell’ambito del processo con rinvio dello stesso?
Sul piano dei principi occorre rammentare che il provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Cass., Sez. 7, Ordinanza n. 8124 del 25/01/2016).
Con più specifico riferimento al rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell’imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all’elaborazione, da parte dell’ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, è stato affermato che esso comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3), C.p., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice (Cass., Sez. 4 – , Sentenza n. 13469 del 19/11/2019).
Inoltre, va tenuto presente che in tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore e l’altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione (Cass., Sez. 5 – , Sentenza n. 36990 del 24/06/2019). (Cass. Sez. 7 – Ordinanza n. 40746/2021).