Secondo il dispositivo dell’art. 2727 Codice Civile: “Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato“.
Le presunzioni sono c.d. prove indirette che assumono rilevanza in base al principio dell’id quod plerumque accidit, (tradotto in Ciò che accade di solito, inteso come nesso di causalità tra l’evento e il danno).
Ai sensi dell’art. 2728 Codice Civile
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
E dell’art. 2729 C.c.: Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
L’articolo 2729 c.c., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge (rilevanti soltanto se connotate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza) sono lasciate alla “prudenza del giudice”, impone al decidente di individuare l’inferenza logica dal fatto noto al fatto ignoto sulla base di una regola d’esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell’uomo medio.
Il modello di prova presuntiva normativamente congegnato, di tipo analitico, disegna un percorso logico distinto in due fasi: dapprima, un rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante (onde eliminare i fatti privi di rilevanza rappresentativa e conservare quelli che, valutati singolarmente, presentino una positività, quantomeno parziale o potenziale, di efficacia probatoria); di poi, una valutazione congiunta, complessiva e globale dei fatti così selezionati, tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri, condotta alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente (o convergenza del molteplice), onde accertare se la loro combinazione, frutto di sintesi logica e non di sola somma aritmetica, conduca all’approdo della prova presuntiva del factum probandum, che potrebbe non considerarsi raggiunta attraverso l’apprezzamento meramente atomistico di ciascun indizio.
Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale: è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull’id quod plerumque accidit, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile.
E compete al giudice di merito valutare la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, scegliere i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge: apprezzamenti di fatto, ontologicamente discrezionali, sottratti, ove adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità (per gli illustrati principi in tema di prova presuntiva, cfr., tra le tante, Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass. 30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785; Cass. 13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101). (Cass., ordinanza 21 luglio 2022, n. 22823)
Inoltre, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorchè ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/2020, ex multis, in tal senso, Cass., Sez. U. -, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018; nonchè Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017).