Processo minorile e la messa alla prova a favore del minore

processo minorileLa sospensione del processo e la conseguente messa alla prova a favore dell’imputato nell’ambito del processo minorile è disciplinata dall’ art. 28 del D.P.R. 22 Settembre 1988, n. 448.

In tal senso l’art. 28, primo comma del D.P.R. 448 del 1988 recita quanto segue: “Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e’ sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e’ prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e’ sospeso il corso della prescrizione”.

Ai sensi della suindicata disposizione di legge, occorre premettere che l’accertamento e la valutazione degli elementi richiesti dall’ art. 28 D.P.R. 22 Settembre 1988, n. 448, nell’ambito del processo minorile, sono ovviamente riservati in via esclusiva al giudice di merito (con la conseguenza che è incensurabile, in sede di legittimità la valutazione operata dal giudice di merito il quale, con adeguata e corretta motivazione, abbia ritenuto di sospendere il processo e di disporre l’affidamento del minore ai competenti servizi sociali per la messa alla prova).

Ne consegue che la ragione per la quale si è disposta la sospensione del processo e la c.d. messa alla prova, deve essere esplicitata, avendo il decidente l’obbligo di accertare e rendere noto per qual motivo ha ritenuto adeguato ai fini della rieducazione e del positivo reinserimento nella società del minore l’istituto in questione.

Tale valutazione deve fondarsi sul tipo di reato commesso, sulle sue modalità di attuazione, sui motivi a delinquere, sui precedenti penali del reo, sulla sua personalità, sul suo carattere e su ogni altro elemento utile per la formulazione dell’indicato giudizio.

La mancanza (addirittura) grafica di motivazione del provvedimento che dispone la messa alla prova, ne rende inevitabile il suo annullamento.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 18879 Anno 2014

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