Processo per stupro è un film documentario del 1979 che sotto la direzione di sei registe donne, nella specie Loredana Rotondo, Maria Grazia Belmonti, Anna Carini, Rony Daopulo, Paola De Martis, Annabella Miscuglio si impone nel panorama italiano vincendo il Prix Italia nel 1979 e ottenendo una nomination agli International Emmy Award nel 1979.
Il documentario girato nell’aula del tribunale di Latina, viene mandato in onda in tv, in seconda serata, sulla rete RAI il 26 aprile 1979, (una delle poche date significative che segna la nascita del femminismo in Italia), e anticipa la Legge n. 66 del 15 febbraio 1996, “Norme contro la violenza sessuale” in cui si concretizza il principio per cui la violenza sessuale è un delitto contro la persona e non contro la morale pubblica.
I dati degli ascolti del documentario sono impressionanti; circa tre milioni di telespettatori seguono il Processo per stupro, tanto che viene replicato, qualche mese dopo, in prima serata e viene seguito da circa 9 milioni di telespettatori.
Il lungometraggio racconta la storia di una giovane donna di 18 anni, Fiorella (il cognome non è reso noto), difesa dall’Avvocata Tina Lagostena Bassi, che porta a processo con l’imputazione di violenza carnale di gruppo quattro uomini adulti, uno dei quali era un suo conoscente. Quest’ultimo invita Fiorella in una villa a Nettuno per discutere una proposta di lavoro, ma la giovane viene sequestrata e violentata per un pomeriggio dai quattro imputati.
Un processo difficile in un clima culturale ancora acerbo e immaturo, ma portato avanti a testa alta, tanto che la vittima avanza la richiesta di risarcimento danni soltanto di 1 lira, inteso come risarcimento simbolico, ai soli fini della costituzione di parte civile, e quindi di essere parte del processo.
Per contro la difesa dei quattro imputati punta esclusivamente su due aspetti: il presunto rapporto sessuale consensuale e concordato anticipatamente con la vittima dietro corrispettivo di una somma di denaro, e l’ancor più presunto atteggiamento leggero e “di facili costumi” da parte della donna, colpevole di essere andata da sola ad un appuntamento di lavoro con un uomo.
La conseguenza è che la vittima viene trasformata in carnefice, provocatrice volontaria dell’evento.
La vera imputata è la donna.
Il processo si conclude con una condanna per tutti gli imputati, anche se poi beneficeranno della libertà condizionale.
Ma la condanna non è lo scopo principale del processo:
“noi chiediamo giustizia” … Che cosa intendiamo quando chiediamo giustizia, come donne? Noi chiediamo che anche nelle aule dei tribunali, ed attraverso ciò che avviene nelle aule dei tribunali, si modifichi quella che è la concezione socio-culturale del nostro Paese, si cominci a dare atto che la donna non è un oggetto.” (cit. arringa conclusiva dell’Avvocata Tina Lagostena Bassi).
La violenza carnale costituisce invero, nell’ordinamento giuridico penale, la più grave violazione del fondamentale diritto alla libertà sessuale. Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire.
Da tale qualificazione discendono precise conseguenze circa l’estensione della tutela accordata dall’ordinamento alle lesioni della libertà sessuale assoggettate a sanzione penale (Corte Costituzionale sentenza n. 561/1987).
